La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12450 del 2024, ha stabilito un principio fondamentale sulla distinzione tra cessione d'azienda e semplice vendita immobiliare ai fini IVA. Il caso riguardava una società alberghiera che aveva acquistato un immobile, ma l'Agenzia delle Entrate aveva riqualificato l'operazione come cessione d'azienda, disconoscendo l'IVA detratta. La Corte ha chiarito che, per l'accertamento IVA, l'amministrazione finanziaria deve valutare l'operazione economica nella sua sostanza, considerando tutti gli elementi, anche quelli esterni al contratto (extratestuali). I limiti probatori previsti dall'art. 20 del Testo Unico sull'Imposta di Registro (TUR) valgono solo per tale imposta e non possono vincolare l'accertamento IVA, che resta autonomo e orientato a principi unionali. Di conseguenza, il ricorso della società è stato rigettato.
Continua »