L'Azienda Preponente ha intimato il recesso per giusta causa dal contratto di agenzia e da quello di affitto di ramo d'azienda, accusando l'Agente di aver leso il rapporto fiduciario per aver criticato via email l'eliminazione di alcuni prodotti dal listino. L'Agente ha contestato la legittimità del recesso, richiedendo le indennità di fine rapporto. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del recesso per giusta causa: l'agente, quale lavoratore autonomo, ha il diritto di esprimere critiche costruttive sulle scelte commerciali che incidono sulle sue provvigioni. Inoltre, la Suprema Corte ha ritenuto legittimo il ritardo dell'Agente nella restituzione del ramo d'azienda, poiché l'Azienda Preponente si era rifiutata di pagare le indennità dovute, applicando correttamente l'eccezione di inadempimento. L'Azienda Preponente è stata condannata al pagamento delle spese legali.
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