La Corte di Cassazione ha stabilito che l'internalizzazione di un servizio, prima affidato in appalto, non costituisce automaticamente un trasferimento di azienda. Un gruppo di lavoratori, ex dipendenti di una società appaltatrice del servizio di recapito, chiedeva l'assunzione presso l'Azienda committente dopo che questa aveva deciso di gestire il servizio internamente. La Corte ha respinto la richiesta, chiarendo che per aversi un trasferimento di azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c. è necessario il passaggio di un nucleo organizzato di beni e personale, cosa non avvenuta nel caso specifico. L'Azienda committente, infatti, aveva riorganizzato il servizio usando esclusivamente mezzi e personale propri, senza acquisire nulla dall'ex appaltatore. Di conseguenza, non sussisteva alcun obbligo di assunzione.
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