Gli Eredi di una esponente politica hanno impugnato la condanna al risarcimento danni per diffamazione inflitta alla loro congiunta, che aveva definito un Circolo Culturale "parassita di denaro pubblico" sulla stampa. Inizialmente, la Cassazione aveva dichiarato improcedibile il ricorso per un presunto vizio di firma sulla notifica PEC. Con l'azione di revocazione, gli Eredi hanno dimostrato che l'attestazione di conformità era regolarmente presente negli atti. La Suprema Corte ha accolto la revocazione per errore di fatto e, decidendo nel merito, ha confermato la diffamazione poiché l'espressione usata superava i limiti della critica politica. Tuttavia, ha annullato la condanna da 10.000 euro: poiché il Circolo Culturale aveva originariamente limitato la domanda alla competenza del Giudice di pace, il risarcimento non poteva superare il limite di 2.500 euro allora vigente.
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