Una società impugna i contratti derivati swap stipulati con un istituto bancario, contestando costi occulti, indeterminatezza dell'oggetto e vendita di prodotti speculativi inidonei alla copertura del rischio. La Corte d'Appello nega l'invalidità dei derivati qualificando l'azienda come operatore qualificato, ma riconosce gli interessi commerciali moratori sulle somme da restituire. La Corte di Cassazione accoglie i ricorsi di entrambe le parti. Gli Ermellini chiariscono che lo status di operatore esperto esonera l'intermediario solo dagli obblighi informativi di base, ma non dalla validità strutturale del contratto né dal divieto di vendere prodotti difformi. Inoltre, i giudici di legittimità escludono l'applicazione degli interessi moratori commerciali alla restituzione di somme per indebito bancario.
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