Un Fondo di assistenza aveva pagato un debito per conto di un Gestore, condannato in solido per differenze retributive a una Lavoratrice. Il Gestore aveva venduto immobili a un Acquirente. Il Fondo ha avviato un'azione revocatoria per rendere inefficace la vendita, basandosi sul diritto di manleva (risarcimento) dal Gestore. Tuttavia, la Corte d'Appello ha successivamente annullato l'obbligo del Fondo verso la Lavoratrice. La Cassazione ha stabilito che, venuto meno il debito principale del Fondo, è venuto meno anche il diritto di manleva del Gestore. Senza questo credito, l'azione revocatoria del Fondo non poteva essere accolta, rigettando il ricorso.
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