Il caso nasce dalla richiesta di un coniuge, poi proseguita dai suoi eredi, di ottenere la restituzione di trentamila euro versati ai venditori per l'acquisto di un immobile, basandosi su una scrittura privata poi ritenuta nulla. L'acquirente ha proposto un'azione di ripetizione dell'indebito. La Corte d'Appello ha rigettato la domanda, ritenendo che la firma sulla scrittura privata provasse solo un acconto minore e che la dicitura sul saldo fosse una mera annotazione interna tra i coniugi. Inoltre, nel successivo atto pubblico, i venditori avevano dichiarato di aver ricevuto l'intero prezzo dalla moglie. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso degli eredi, confermando che l'interpretazione dei contratti spetta ai giudici di merito e che la mancata contestazione di tutte le ragioni della decisione d'appello rende definitivo il rigetto.
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