La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso de I Promittenti Venditori contro La Società Acquirente. La vicenda nasce da un contratto preliminare di compravendita immobiliare non concluso. Essendosi prescritto il diritto alla stipula del definitivo, La Società Acquirente ha richiesto la restituzione dell'acconto versato. I Promittenti Venditori si opponevano, sostenendo che la domanda fosse basata sull'inadempimento e non sull'indebito oggettivo, lamentando un vizio di ultrapetizione. La Suprema Corte ha chiarito che, quando un contratto preliminare diventa inefficace per prescrizione, sorge l'obbligo di restituzione dell'acconto ai sensi dell'art. 2033 c.c. (condictio indebiti ob causam finitam), in quanto viene meno la causa dello spostamento patrimoniale. Di conseguenza, I Promittenti Venditori sono stati condannati a restituire le somme e a pagare le spese di giudizio.
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