Un collaboratore, inizialmente inquadrato come procacciatore d'affari, ha chiesto il riconoscimento di un contratto di agenzia per l'intero periodo lavorativo, data la stabilità del rapporto. L'azienda si opponeva e chiedeva la restituzione di somme versate come acconti. La Cassazione ha dato ragione al collaboratore, confermando la corretta qualificazione del rapporto di agenzia basata sulla continuità e stabilità della prestazione, elementi che prevalgono sul nome dato al contratto. Di conseguenza, l'azienda è stata condannata al pagamento delle indennità di fine rapporto e ha perso il diritto alla restituzione degli acconti, considerati un minimo garantito.
Continua »