Una società immobiliare ha chiesto di insinuarsi tardivamente al passivo di un fallimento per recuperare diverse somme, tra cui il prezzo di una compravendita dichiarata nulla. I giudici di merito hanno respinto la pretesa accertando la prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito. La Suprema Corte, con una prima ordinanza, ha rigettato il ricorso. La società ha quindi proposto ricorso per revocazione, lamentando una svista percettiva dei giudici di legittimità nell'esame delle proprie difese. La Corte di Cassazione ha riconosciuto l'errore materiale commesso e ha revocato la propria precedente decisione. Tuttavia, riesaminando il ricorso originario nella fase rescissoria, la Corte lo ha dichiarato nuovamente inammissibile per difetto di specificità e novità delle questioni sollevate. La società ha perso la causa ed è stata condannata alle spese legali.
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