La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di una cittadina straniera contro il provvedimento di espulsione dello straniero. La donna, sposata con un connazionale regolarmente soggiornante, aveva contestato l'allontanamento lamentando la mancata valutazione dei suoi legami familiari sul territorio italiano. Tuttavia, la Suprema Corte ha rilevato che tale contestazione è stata sollevata per la prima volta solo nel giudizio di legittimità. Poiché nel precedente grado di merito la ricorrente non aveva invocato la tutela dei vincoli familiari né la violazione delle norme europee, i giudici hanno ritenuto i motivi del ricorso del tutto nuovi e, di conseguenza, non esaminabili. L'espulsione dello straniero è stata quindi confermata, stabilendo che le difese non presentate tempestivamente davanti al giudice di merito non possono essere recuperate in Cassazione.
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