Un dipendente pubblico, tecnico della prevenzione, si è visto negare la proroga del suo contratto part-time dall'Amministrazione Sanitaria per mutate esigenze organizzative. La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del diniego, chiarendo che, a seguito delle riforme normative, il lavoratore non vanta più un diritto assoluto al part-time, ma un interesse legittimo. La decisione sul diniego part-time pubblico impiego rientra nella discrezionalità del datore di lavoro pubblico, purché sia motivata da reali necessità di servizio e rispettosa dei principi di correttezza e buona fede.
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