La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 46389/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un soggetto condannato per detenzione di tabacchi di contrabbando. La Corte ha stabilito che il contrabbando aggravato dalla recidiva costituisce un reato autonomo, escluso dalla depenalizzazione prevista dal D.Lgs. 8/2016, anche qualora i reati precedenti, su cui si fonda la recidiva, siano stati successivamente decriminalizzati.
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