La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso di un soggetto condannato per truffa aggravata, la cui pena era stata dichiarata estinta per prescrizione in appello, pur confermando la **confisca per equivalente**. La Suprema Corte ha rigettato i motivi relativi alle nullità processuali, ribadendo che la causa estintiva del reato prevale sulle nullità ai sensi dell'art. 129 c.p.p. Tuttavia, ha accolto il ricorso limitatamente alla misura patrimoniale. La Corte ha stabilito che l'art. 578-bis c.p., avendo natura sostanziale, non può essere applicato retroattivamente a fatti commessi prima della sua entrata in vigore, annullando così la confisca senza rinvio.
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