Una società in procedura fallimentare ha contestato l'ammissione di un credito fiscale rivendicato dall'Amministrazione Finanziaria. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che ai fini dell'ammissione del credito erariale al passivo fallimentare, l'ente impositore può dimostrare la propria pretesa attraverso gli atti di liquidazione automatica basati sulla dichiarazione del contribuente, senza che sia necessaria la preventiva notifica di una cartella di pagamento. La Corte ha sottolineato che la sostanza del debito, se non contestata nel merito, prevale sugli aspetti meramente formali.
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