Un proprietario, avvocato difesosi in proprio, ottiene la condanna di un'azienda elettrica alla rimozione di un traliccio. Durante l'appello dell'azienda, il proprietario muore. Un erede comunica il decesso via PEC, ma la Corte d'Appello dichiara l'interruzione solo successivamente, rimettendo la causa sul ruolo con ordinanza comunicata il 21 giugno 2018. L'azienda deposita il ricorso per la riassunzione del processo solo il 19 dicembre 2018. La Corte d'Appello dichiara l'estinzione del giudizio per tardività. La Cassazione conferma l'estinzione: sebbene la PEC dell'erede non costituisca conoscenza legale del decesso, l'ordinanza del giudice comunicata il 21 giugno 2018 ha fatto decorrere il termine perentorio di tre mesi. Di conseguenza, la riassunzione del processo è tardiva e l'azienda perde definitivamente la causa.
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