Un lavoratore marittimo impugnava il proprio licenziamento, ritenendo illegittima la comunicazione di sbarco. Dopo un lungo iter giudiziario, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo. La Corte di Cassazione, preso atto della conciliazione, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, chiudendo il caso. La Corte ha inoltre chiarito che, in tali circostanze, la parte ricorrente non è tenuta al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto per le impugnazioni pretestuose, poiché lo scopo della norma è sanzionare l'inammissibilità originaria e non quella sopravvenuta.
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