Il Condannato, attualmente detenuto in carcere, ha richiesto personalmente la sospensione dell'esecuzione della pena e la cancellazione di una condanna dal casellario giudiziario. Ha indirizzato le sue istanze sia alla Corte d'appello sia alla Corte di Cassazione, lamentando anche gravi condizioni di salute. La Suprema Corte ha rilevato che le richieste erano formulate in modo estremamente confuso e caotico. Inoltre, l'istanza è stata firmata personalmente dal Condannato e non da un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori. Per questi motivi, la Cassazione ha dichiarato il non luogo a provvedere, confermando l'inammissibilità delle istanze prive della necessaria assistenza tecnica qualificata.
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