Un soggetto, condannato con due sentenze diverse per la partecipazione a due associazioni per il traffico di droga, chiede di unificare le pene. Sostiene che si tratti dello stesso fatto o, in alternativa, di un unico piano criminale. La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta. I giudici hanno stabilito che le due associazioni erano distinte per composizione, finalità e operatività temporale, escludendo il principio del 'ne bis in idem'. Hanno inoltre negato l'esistenza di un reato continuato, poiché la seconda associazione è nata da un'iniziativa autonoma e non da un programma iniziale unitario. Le due condanne restano separate.
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