Un detenuto, che sta scontando una condanna all'ergastolo in regime carcerario speciale, ha presentato ricorso contro il diniego di un permesso premio. La Corte di Cassazione ha respinto la sua richiesta, sottolineando che la concessione del permesso premio 41-bis è subordinata alla cessazione della pericolosità sociale. Nel caso specifico, la perdurante applicazione del regime speciale e le informative negative delle autorità antimafia sono state considerate prove sufficienti del mantenimento dei legami con l'organizzazione criminale, rendendo irrilevante la buona condotta tenuta in carcere.
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