Associazione a Delinquere e Immigrazione: La Cassazione e l’Aggravante Transnazionale
Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sentenza n. 17068/2024) offre importanti chiarimenti sulla configurazione del reato di associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e sulla corretta applicazione dell’aggravante della transnazionalità. Il caso esaminato riguardava un’organizzazione criminale che operava tra Albania, Italia e Regno Unito, mettendo in luce la complessa linea di demarcazione tra una serie di reati in concorso e una vera e propria struttura associativa. La pronuncia è rilevante anche per l’impatto della Riforma Cartabia sulla procedibilità di alcuni reati connessi.
I Fatti di Causa
Il procedimento penale ha avuto origine da un’indagine che ha smascherato un gruppo criminale dedito a organizzare e realizzare il trasferimento illecito di persone dall’Albania al Regno Unito. L’Italia fungeva da base logistica e di transito, dove l’organizzazione si occupava di reperire documenti, talvolta contraffatti, e di gestire le varie fasi del viaggio. L’attività criminale era strutturata, con ruoli definiti e un modus operandi collaudato, che includeva l’uso di documenti d’identità ‘originali’ messi a disposizione da complici e il ‘camuffamento fisico’ degli immigrati per farli corrispondere ai titolari dei documenti.
Gli imputati hanno presentato ricorso in Cassazione sostenendo, tra le altre cose, che le loro condotte costituissero singoli episodi di favoreggiamento e non un’unica associazione a delinquere, e contestando l’applicazione dell’aggravante della transnazionalità.
L’Associazione a Delinquere e la Struttura Organizzativa
Uno dei punti centrali affrontati dalla Corte è stata la distinzione tra un concorso di persone in una serie di reati e l’esistenza di un’associazione a delinquere ai sensi dell’art. 416 c.p. La difesa sosteneva che mancassero i presupposti per il reato associativo, trattandosi di un’aggregazione occasionale. La Cassazione, confermando le decisioni dei giudici di merito, ha respinto questa tesi. Ha evidenziato come la serialità delle condotte, l’esistenza di un modus operandi consolidato, una rete di relazioni estesa anche all’estero e un profilo finalistico volto a realizzare viaggi futuri, fossero tutti elementi che provavano l’esistenza di una struttura organizzata e permanente, destinata a sopravvivere alla consumazione dei singoli reati-scopo. Questo stabile vincolo associativo (affectio societatis) è l’elemento che qualifica il reato di associazione.
L’Applicazione dell’Aggravante Transnazionale ai Reati-Scopo
Un altro motivo di ricorso cruciale riguardava l’applicazione dell’aggravante della transnazionalità (art. 61 bis c.p.) ai singoli reati di favoreggiamento. La difesa, richiamando la nota sentenza delle Sezioni Unite ‘Adami’ del 2013, sosteneva che l’aggravante non potesse applicarsi, poiché il gruppo transnazionale coincideva con l’associazione stessa.
La Corte ha chiarito questo punto fondamentale: le Sezioni Unite hanno stabilito che l’aggravante non si applica al reato di associazione a delinquere in sé, per evitare una duplicazione sanzionatoria qualora l’associazione sia già intrinsecamente transnazionale. Tuttavia, questo principio non impedisce l’applicazione dell’aggravante ai singoli reati-scopo (i delitti di favoreggiamento). La ratio è che la condotta specifica è resa più grave dal contributo e dal supporto di un gruppo criminale che opera in più Stati. Pertanto, la contestazione dell’aggravante in relazione ai singoli episodi di favoreggiamento è stata ritenuta legittima e corretta.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha motivato la sua decisione sulla base di un’attenta analisi dei principi di diritto e delle prove emerse. Per quanto riguarda l’associazione a delinquere, i giudici hanno ritenuto che la decisione impugnata avesse logicamente evidenziato la sussistenza di un profilo organizzativo stabile e di un programma criminoso a lungo termine, elementi sufficienti a integrare il reato associativo.
Sul tema dell’aggravante transnazionale, la Corte ha spiegato che la sua funzione è quella di punire più severamente i reati la cui realizzazione è agevolata da una rete criminale internazionale. Il fatto che gli autori del reato-scopo siano anche membri dell’associazione non esclude l’aggravante, poiché si tratta di profili di incriminazione diversi e concorrenti.
Infine, la Corte ha accolto parzialmente il ricorso di due imputati principali per un motivo procedurale. Il capo d’imputazione B1 includeva, oltre alla simulazione di reato, anche il furto aggravato. A seguito della Riforma Cartabia (d.lgs. n. 150/2022), tale fattispecie di furto è diventata procedibile a querela di parte. Poiché nel caso di specie la querela non era mai stata presentata, l’azione penale per quel reato è divenuta improcedibile. La Corte ha quindi annullato senza rinvio la sentenza limitatamente a tale reato. Per un altro imputato, la sentenza è stata annullata con rinvio perché la Corte d’Appello non aveva motivato il diniego della sospensione condizionale della pena, pur essendo stata espressamente richiesta.
Le Conclusioni
La sentenza in esame offre tre conclusioni di grande rilevanza pratica:
- Conferma dei Criteri per l’Associazione a Delinquere: La stabilità del vincolo, un’organizzazione strutturata e un programma criminoso che va oltre i singoli episodi sono essenziali per configurare il reato associativo, distinguendolo dal mero concorso di persone.
- Chiarimento sull’Aggravante Transnazionale: L’aggravante di cui all’art. 61 bis c.p. è pienamente applicabile ai reati-scopo commessi da un’associazione, anche se questa coincide con il gruppo transnazionale. Ciò riflette il maggior disvalore dei reati agevolati da una rete criminale internazionale.
- Impatto delle Riforme Procedurali: La pronuncia evidenzia come le modifiche legislative in materia di procedibilità, come quelle introdotte dalla Riforma Cartabia, abbiano un’applicazione retroattiva favorevole all’imputato (favor rei) e possano portare all’annullamento di condanne per reati per i quali oggi è richiesta la querela.
Quando una serie di reati di favoreggiamento dell’immigrazione diventa un’associazione a delinquere?
Diventa un’associazione a delinquere quando emerge la prova di una struttura organizzativa stabile e permanente, con ruoli definiti e un programma criminoso comune che va oltre la commissione dei singoli episodi, dimostrando un vincolo duraturo tra i membri finalizzato a commettere una serie indeterminata di delitti.
L’aggravante della transnazionalità si applica ai singoli reati commessi da un’associazione?
Sì. La Corte di Cassazione ha chiarito che, sebbene l’aggravante non si applichi al reato di associazione in sé per evitare duplicazioni, è pienamente applicabile ai singoli reati-scopo (come il favoreggiamento dell’immigrazione), poiché il contributo di un gruppo criminale operante in più Stati aumenta la gravità di tali specifici delitti.
Cosa succede se un reato diventa procedibile a querela dopo la condanna?
Se una legge successiva (come la Riforma Cartabia) trasforma un reato da procedibile d’ufficio a procedibile a querela, e la querela non è mai stata presentata, l’azione penale diventa improcedibile. Questo principio si applica retroattivamente e può portare all’annullamento della condanna per quel specifico reato, anche se la sentenza è già stata emessa.