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Art. 164 Codice Penale — Sezione Settima Penale

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270 provvedimenti

Altri anni per Art. 164 Codice Penale

Revoca della sospensione condizionale: nuovo reato e sanzione
Il Giudice per le indagini preliminari disattendeva il beneficio già accordato a Il Condannato, disponendo la revoca della sospensione condizionale della pena. La decisione nasceva dal fatto che il beneficio era stato concesso in violazione dei limiti di legge e che, durante il quinquennio successivo, Il Condannato aveva commesso ulteriori reati accertati con sentenze definitive. Il Condannato proponeva ricorso per cassazione lamentando vizi di motivazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che la nuova condanna irrevocabile determina per legge la caducazione del beneficio. Inoltre, la difesa chiedeva riesami di merito non consentiti. Di conseguenza, la Suprema Corte ha confermato la decisione, condannando Il Condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
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Sospensione condizionale della pena: stop ai precedenti
L'Imputato ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata concessione della sospensione condizionale della pena a seguito di una condanna penale. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. I giudici hanno evidenziato che l'Imputato aveva già riportato due precedenti condanne per il reato di furto e aveva già usufruito una volta della sospensione condizionale della pena. La presenza di tali precedenti penali costituisce un ostacolo insuperabile alla concessione di un secondo beneficio ai sensi dell'articolo 164 del codice penale. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Sospensione condizionale della pena negata tra denaro e dimora
L'Imputato è stato condannato per reati di droga a un anno di reclusione e a una multa. Il tribunale ha negato la sospensione condizionale della pena a causa dell'ingente somma di denaro sequestrata, considerata provento illecito. La Corte d'Appello ha evidenziato anche la presenza irregolare sul territorio e l'assenza di fissa dimora. L'Imputato ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo che la clandestinità non basta a negare il beneficio a un incensurato. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che le motivazioni delle sentenze di merito si fondono in un unico corpo argomentativo. L'ingente denaro derivante da reato e l'assenza di dimora giustificano insieme il diniego della sospensione condizionale della pena.
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Sospensione condizionale della pena: stop per precedenti penali
Il Ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello lamentando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il diniego delle attenuanti è legittimo se motivato da elementi decisivi, come i precedenti penali e la condotta processuale. Inoltre, la sospensione condizionale della pena può essere negata sulla base di una prognosi sfavorevole desunta dai precedenti di polizia e giudiziari dell'imputato, senza che il giudice debba analizzare ogni singolo elemento favorevole. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Sospensione condizionale della pena: incensurato ma senza sconti
L'Imputato ha impugnato la sentenza di condanna lamentando il diniego della sospensione condizionale della pena. La difesa sosteneva che l'utilizzo dei precedenti di polizia per negare il beneficio violasse il principio della presunzione di innocenza, recentemente rafforzato dal decreto legislativo 188/2021. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che, anche dopo le riforme sulla presunzione di innocenza, i precedenti di polizia e giudiziari non definitivi possono essere legittimamente valutati per formulare il giudizio prognostico sulla futura condotta del reo. Di conseguenza, l'Imputato perde la causa, vede confermata la condanna senza benefici e viene condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Sospensione condizionale della pena negata a chi viola le misure
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino condannato per spaccio di sostanze stupefacenti. L'imputato contestava la severità della sanzione e il diniego della sospensione condizionale della pena. I giudici hanno chiarito che la determinazione della sanzione rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e non richiede motivazioni dettagliate se vicina al minimo edittale. Inoltre, la sospensione condizionale della pena è stata legittimamente negata: l'uomo deteneva diverse tipologie di droga e aveva spacciato mentre era già sottoposto a una misura cautelare per lo stesso reato. Questo comportamento rende impossibile una previsione favorevole sul suo comportamento futuro. Di conseguenza, il ricorrente perde la causa e deve pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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Precedenti e spaccio: niente sospensione condizionale della pena
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino condannato a 8 mesi di reclusione e 800 euro di multa per spaccio di sostanze stupefacenti di lieve entità. La difesa contestava la quantificazione della pena e il diniego della sospensione condizionale della pena. I giudici di legittimità hanno confermato la decisione della Corte d'Appello, evidenziando che la gravità del fatto, caratterizzato dal possesso di droghe di diversa natura, e i precedenti penali specifici dell'imputato giustificano sia la misura della sanzione sia la prognosi negativa sulla sua futura condotta. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Sospensione condizionale della pena: stop dopo il patteggiamento
Il Ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di Appello che gli negava la sospensione condizionale della pena. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha chiarito che, in caso di precedente patteggiamento con pena detentiva, l'estinzione degli effetti penali dopo cinque anni non cancella il precedente ai fini della concessione di una seconda sospensione condizionale della pena. Di conseguenza, il giudice deve tenere conto della precedente condanna detentiva e non può concedere automaticamente il beneficio. Poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il Ricorrente non ha potuto beneficiare neppure della prescrizione maturata successivamente e della sospensione condizionale della pena, venendo condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Sospensione condizionale della pena negata per i precedenti estinti
Il Guidatore, condannato per guida in stato di ebbrezza, ha proposto ricorso lamentando il diniego della sospensione condizionale della pena. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che il giudice può legittimamente negare la sospensione condizionale della pena valutando la condotta passata del soggetto, anche se i precedenti penali risultano formalmente estinti dopo lo svolgimento di lavori di pubblica utilità. La valutazione della personalità e della probabilità di recidiva spetta al giudice di merito.
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Concorso anomalo nel reato: quando il furto diventa rapina
L'Imputata partecipava a un furto in un supermercato insieme ad alcune complici. Durante la fuga, le complici aggredivano la vittima all'esterno del locale. La Corte d'Appello condannava l'Imputata per tentata rapina a titolo di concorso anomalo nel reato, ritenendo che l'aggressione fosse uno sviluppo prevedibile del furto pianificato. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Imputata, confermando la condanna e negando la sospensione condizionale della pena. I giudici hanno stabilito che la presenza di precedenti penali impedisce una prognosi favorevole sul suo comportamento futuro. L'Imputata perde la causa e deve pagare le spese processuali e tremila euro alla cassa delle ammende.
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Guida in stato di ebbrezza: condanna annullata per prescrizione
Il conducente di un veicolo veniva condannato per il reato di guida in stato di ebbrezza commesso nel novembre 2015. La Corte d'Appello riduceva la pena a due mesi di arresto e mille euro di ammenda. L'imputato proponeva ricorso per Cassazione contestando la sussistenza dello stato di alterazione e il diniego della sospensione condizionale della pena. La Suprema Corte ha rilevato che il primo motivo di ricorso non era palesemente infondato, a causa di contrasti interpretativi nella giurisprudenza. Di conseguenza, non potendosi dichiarare l'inammissibilità del ricorso, i giudici hanno dovuto rilevare l'avvenuta prescrizione del reato, maturata nel termine di cinque anni. La Cassazione ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato.
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Sospensione condizionale della pena: i limiti
Il Ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di Appello lamentando la mancata concessione della sospensione condizionale della pena. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno rilevato che Il Ricorrente aveva già usufruito per due volte di tale beneficio. La legge vieta una terza concessione, anche se per una delle precedenti condanne era intervenuta la riabilitazione. L'estinzione del reato non cancella infatti il limite legale dei benefici già goduti. Di conseguenza, il ricorso è stato ritenuto privo di reale interesse pratico e generico, determinando la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Sospensione condizionale della pena: no al recupero tardivo
Il Condannato ha richiesto al giudice dell'esecuzione la concessione della sospensione condizionale della pena per fatti sopravvenuti. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che il giudice dell'esecuzione non ha il potere generale di concedere la sospensione condizionale della pena dopo che la sentenza è diventata definitiva. Inoltre, per verificare il superamento dei limiti di pena previsti dalla legge, si deve tenere conto anche delle precedenti condanne, comprese quelle per cui il reato risulta ormai estinto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Sospensione condizionale della pena negata: pesa il precedente
Un uomo, condannato per furto pluriaggravato, ha proposto ricorso in Cassazione contestando il diniego della sospensione condizionale della pena per la seconda volta e il giudizio di equivalenza tra attenuanti e aggravanti. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la presenza di un precedente penale nei cinque anni precedenti impedisce una prognosi favorevole sulla condotta futura del condannato, escludendo così la concessione della sospensione condizionale della pena. Inoltre, la valutazione discrezionale del giudice di merito sul bilanciamento delle circostanze, se logicamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.
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Sospensione condizionale della pena: no al terzo beneficio
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un'imputata condannata per reati in materia di stupefacenti. La ricorrente contestava l'esclusione del beneficio della sospensione condizionale della pena. I giudici di legittimità hanno confermato la decisione della Corte di appello, rilevando che l'imputata aveva già usufruito di tale beneficio per ben due volte in passato. La legge italiana vieta la concessione della sospensione condizionale per una terza volta. Di conseguenza, il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato e generico. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Sospensione condizionale della pena negata al recidivo
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un imputato condannato per rapina impropria con recidiva specifica. La difesa contestava il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena. I giudici hanno chiarito che il beneficio non può essere concesso se il soggetto ha già usufruito della misura in passato e presenta numerosi procedimenti penali pendenti per reati commessi in stato di libertà. Tali elementi impediscono un giudizio prognostico positivo sulla sua futura condotta. Di conseguenza, l'imputato perde il ricorso e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Sospensione condizionale della pena negata a chi delinque ancora
L'Imputata, condannata per il reato di ricettazione, ha proposto ricorso in Cassazione contestando il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno confermato che il beneficio non può essere concesso se il soggetto ha già usufruito in precedenza della sospensione condizionale della pena senza che questa abbia sortito alcun effetto dissuasivo, impedendo così una prognosi futura favorevole. L'Imputata è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Continuazione dei reati: negato lo sconto di pena al condannato
Il Tribunale di Trieste, come giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta del Condannato di applicare la continuazione dei reati tra diverse condanne e ha revocato la sospensione condizionale della pena precedentemente concessa. Il Condannato ha proposto ricorso in Cassazione lamentando violazioni di legge. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che la vicinanza temporale dei reati e la presenza di un disturbo dello spettro autistico non dimostrano l'esistenza di un unico disegno criminoso necessario per la continuazione dei reati. Inoltre, le precedenti sospensioni condizionali erano state concesse in violazione dei limiti di legge. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Sospensione condizionale della pena: la revoca è automatica
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino condannato per furto pluriaggravato, confermando la revoca della sospensione condizionale della pena. Il ricorrente contestava la revoca del beneficio operata dal giudice d'appello. La Suprema Corte ha chiarito che la revoca della sospensione condizionale della pena, se concessa in presenza di cause ostative, opera automaticamente per legge (ope legis) e ha natura dichiarativa. Di conseguenza, qualsiasi giudice, compreso quello d'appello o dell'esecuzione, può rilevarla d'ufficio in ogni momento, anche in assenza di una specifica impugnazione da parte del Pubblico Ministero.
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Sospensione condizionale della pena negata a chi ha tre precedenti
Il Condannato ha impugnato la decisione della Corte d'Appello che gli aveva negato il beneficio della sospensione condizionale della pena. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno evidenziato che il ricorrente si è limitato a riproporre le stesse contestazioni già respinte in secondo grado. La negazione del beneficio si basa su una prognosi negativa fondata sulla presenza di ben tre precedenti penali specifici. Questo giudizio di merito, essendo logico e motivato, non può essere riesaminato in sede di legittimità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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