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Art. 164 Codice Penale — Anno 2022

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255 provvedimenti

Altri anni per Art. 164 Codice Penale

Sospensione condizionale della pena: l’errore sui precedenti
L'Imputata viene condannata per il reato di truffa a otto mesi di reclusione. I giudici di secondo grado le negano il beneficio della sospensione condizionale della pena. Essi motivano la scelta affermando erroneamente la presenza di un precedente penale concluso con la messa alla prova. In realtà, il certificato penale mostra che il precedente processo era stato sospeso soltanto per irreperibilità dell'imputata. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del difensore. I giudici supremi chiariscono che l'irreperibilità non dimostra una capacità a delinquere. La sentenza viene annullata limitatamente al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, con rinvio a un'altra sezione per valutare correttamente la concessione del beneficio.
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Sospensione condizionale della pena: stop ai precedenti
L'Imputato ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata concessione della sospensione condizionale della pena a seguito di una condanna penale. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. I giudici hanno evidenziato che l'Imputato aveva già riportato due precedenti condanne per il reato di furto e aveva già usufruito una volta della sospensione condizionale della pena. La presenza di tali precedenti penali costituisce un ostacolo insuperabile alla concessione di un secondo beneficio ai sensi dell'articolo 164 del codice penale. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Sospensione condizionale della pena negata tra denaro e dimora
L'Imputato è stato condannato per reati di droga a un anno di reclusione e a una multa. Il tribunale ha negato la sospensione condizionale della pena a causa dell'ingente somma di denaro sequestrata, considerata provento illecito. La Corte d'Appello ha evidenziato anche la presenza irregolare sul territorio e l'assenza di fissa dimora. L'Imputato ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo che la clandestinità non basta a negare il beneficio a un incensurato. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che le motivazioni delle sentenze di merito si fondono in un unico corpo argomentativo. L'ingente denaro derivante da reato e l'assenza di dimora giustificano insieme il diniego della sospensione condizionale della pena.
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Sospensione condizionale della pena: stop dopo il patteggiamento
Il Ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di Appello che gli negava la sospensione condizionale della pena. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha chiarito che, in caso di precedente patteggiamento con pena detentiva, l'estinzione degli effetti penali dopo cinque anni non cancella il precedente ai fini della concessione di una seconda sospensione condizionale della pena. Di conseguenza, il giudice deve tenere conto della precedente condanna detentiva e non può concedere automaticamente il beneficio. Poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il Ricorrente non ha potuto beneficiare neppure della prescrizione maturata successivamente e della sospensione condizionale della pena, venendo condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Sospensione condizionale della pena negata per i precedenti estinti
Il Guidatore, condannato per guida in stato di ebbrezza, ha proposto ricorso lamentando il diniego della sospensione condizionale della pena. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che il giudice può legittimamente negare la sospensione condizionale della pena valutando la condotta passata del soggetto, anche se i precedenti penali risultano formalmente estinti dopo lo svolgimento di lavori di pubblica utilità. La valutazione della personalità e della probabilità di recidiva spetta al giudice di merito.
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Sospensione condizionale della pena: l’errore del giudice non si revoca
Il Pubblico Ministero ha chiesto la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a un cittadino, sostenendo che fosse stata applicata per troppe volte in violazione della legge. Il Tribunale ha rigettato la richiesta poiché i precedenti penali erano già noti al giudice del processo originario tramite il casellario giudiziale. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero. I giudici hanno stabilito che, se l'errore del primo giudice era rilevabile dai documenti già presenti nel fascicolo e l'accusa non ha fatto appello a suo tempo, il giudice dell'esecuzione non può revocare il beneficio successivamente. Di conseguenza, il cittadino mantiene la sospensione della pena.
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Sospensione condizionale della pena: ammessa la revoca tardiva
Il Pubblico Ministero chiedeva la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a un condannato, in quanto questi aveva già superato il limite massimo di concessioni previsto dalla legge. Il Tribunale, come giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta ritenendo che la mancata impugnazione delle sentenze originarie impedisse la revoca. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del Pubblico Ministero. I giudici di legittimità hanno chiarito che, se la causa ostativa non era nota al giudice della condanna perché non risultante dagli atti, non si forma alcun giudicato preclusivo. Di conseguenza, il giudice dell'esecuzione ha il dovere di disporre la revoca del beneficio. La sentenza impugnata è stata annullata con rinvio.
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Sospensione condizionale della pena: no a revoche non definitive
Il Condannato ricorre in Cassazione contro la revoca della sospensione condizionale della pena disposta dalla Corte d'Appello in relazione a due diverse condanne. La Suprema Corte accoglie parzialmente il ricorso. Stabilisce che la revoca automatica della sospensione condizionale della pena per un reato commesso anteriormente non può essere disposta se la seconda condanna non è ancora diventata definitiva (passata in giudicato) entro il termine di cinque anni. Di conseguenza, la Cassazione annulla senza rinvio la revoca del beneficio concesso con la prima sentenza del 2017, poiché la seconda condanna era ancora sub iudice. Conferma invece la revoca della sospensione per la seconda condanna del 2018, in quanto il cumulo delle pene superava i limiti di legge.
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Concorso anomalo nel reato: quando il furto diventa rapina
L'Imputata partecipava a un furto in un supermercato insieme ad alcune complici. Durante la fuga, le complici aggredivano la vittima all'esterno del locale. La Corte d'Appello condannava l'Imputata per tentata rapina a titolo di concorso anomalo nel reato, ritenendo che l'aggressione fosse uno sviluppo prevedibile del furto pianificato. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Imputata, confermando la condanna e negando la sospensione condizionale della pena. I giudici hanno stabilito che la presenza di precedenti penali impedisce una prognosi favorevole sul suo comportamento futuro. L'Imputata perde la causa e deve pagare le spese processuali e tremila euro alla cassa delle ammende.
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Sospensione condizionale della pena: stop all’espulsione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di uno straniero condannato per detenzione di stupefacenti di lieve entità. I giudici di merito avevano concesso la sospensione condizionale della pena, disponendo però anche l'espulsione dall'Italia. La Suprema Corte ha chiarito che la concessione della sospensione condizionale della pena esclude la pericolosità sociale del soggetto, rendendo illegittima l'espulsione. Inoltre, la Corte ha censurato il diniego delle attenuanti generiche basato sulla gravità del fatto (in contrasto con la lieve entità riconosciuta) e sul silenzio dell'imputato durante l'interrogatorio, qualificato come legittimo esercizio del diritto di difesa. La sentenza è stata annullata senza rinvio per l'espulsione, eliminandola, e con rinvio per la rideterminazione delle attenuanti.
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Guida in stato di ebbrezza: condanna annullata per prescrizione
Il conducente di un veicolo veniva condannato per il reato di guida in stato di ebbrezza commesso nel novembre 2015. La Corte d'Appello riduceva la pena a due mesi di arresto e mille euro di ammenda. L'imputato proponeva ricorso per Cassazione contestando la sussistenza dello stato di alterazione e il diniego della sospensione condizionale della pena. La Suprema Corte ha rilevato che il primo motivo di ricorso non era palesemente infondato, a causa di contrasti interpretativi nella giurisprudenza. Di conseguenza, non potendosi dichiarare l'inammissibilità del ricorso, i giudici hanno dovuto rilevare l'avvenuta prescrizione del reato, maturata nel termine di cinque anni. La Cassazione ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato.
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Sospensione condizionale della pena: no al terzo beneficio
Il caso riguarda un cittadino a cui è stata concessa la sospensione condizionale della pena per la terza volta. Il Tribunale di Roma, come giudice dell'esecuzione, ha revocato questo beneficio poiché la legge consente di ottenerlo al massimo due volte. Il condannato ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che le prime due sospensioni erano state precedentemente revocate e che quindi la terza concessione fosse valida. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando che la revoca delle precedenti sospensioni non cancella il divieto assoluto di concedere il beneficio per la terza volta. Di conseguenza, la terza sospensione resta illegittima e va revocata.
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Sospensione condizionale della pena: quando la revoca è nulla
Il Tribunale, come giudice dell'esecuzione, revocava la sospensione condizionale della pena a un cittadino che non aveva svolto i lavori di pubblica utilità e risultava irreperibile. La revoca era motivata dal superamento dei limiti di pena cumulando una precedente condanna. Il difensore ha impugnato la decisione, sostenendo che il giudice dell'esecuzione può disporre la revoca solo se la causa ostativa non era nota al giudice del processo originario. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che il giudice dell'esecuzione deve obbligatoriamente acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione per verificare tale conoscenza. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato l'ordinanza di revoca con rinvio per un nuovo esame.
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Sospensione condizionale della pena: confermata la revoca
Il Condannato ha proposto ricorso in Cassazione contro la revoca dei benefici della sospensione condizionale della pena disposta dalla Corte d'Appello. La difesa lamentava la mancata valutazione, da parte del giudice dell'esecuzione, di una richiesta di riconoscimento del reato continuato. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno accertato che la Corte d'Appello si era in realtà già pronunciata sulla richiesta di continuazione con una distinta ordinanza motivata, emessa lo stesso giorno ma recante un mero errore materiale nella datazione. Di conseguenza, non vi è stata alcuna omissione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Sospensione condizionale della pena negata: pesa il precedente
Un uomo, condannato per furto pluriaggravato, ha proposto ricorso in Cassazione contestando il diniego della sospensione condizionale della pena per la seconda volta e il giudizio di equivalenza tra attenuanti e aggravanti. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la presenza di un precedente penale nei cinque anni precedenti impedisce una prognosi favorevole sulla condotta futura del condannato, escludendo così la concessione della sospensione condizionale della pena. Inoltre, la valutazione discrezionale del giudice di merito sul bilanciamento delle circostanze, se logicamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.
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Sospensione condizionale della pena: quando la revoca è legittima
Il Tribunale di Vasto, come giudice dell'esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa per la terza volta a un condannato, ritenendola illegittima. Il difensore del condannato ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che il giudice della cognizione disponesse già di tutti i dati per rilevare l'illegittimità del beneficio e che l'errore non potesse essere corretto in fase esecutiva. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Pur confermando che il giudice dell'esecuzione non può revocare la sospensione condizionale della pena se le cause ostative erano già note al giudice del processo, la Corte ha rilevato che il ricorrente non ha fornito prove specifiche per dimostrare che tali informazioni fossero effettivamente a disposizione del primo giudice, limitandosi ad affermazioni generiche. Il ricorrente è stato condannato alle spese e a una sanzione pecuniaria.
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Sospensione condizionale della pena: stop al terzo beneficio
Il Tribunale ha condannato L'Imputato a sei mesi di reclusione per resistenza a pubblico ufficiale, concedendogli la sospensione condizionale della pena. Il Procuratore Generale ha impugnato la decisione poiché L'Imputato aveva già beneficiato di questa misura per due volte in passato. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, evidenziando che la legge vieta di concedere il beneficio per la terza volta. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato la sentenza limitatamente alla concessione del beneficio, eliminando definitivamente la sospensione condizionale della pena. L'Imputato dovrà quindi scontare la condanna senza poter usufruire di questa agevolazione.
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Sospensione condizionale della pena: il patteggiamento non salva
L'Imputato, condannato per lesioni personali gravi, ricorre in Cassazione lamentando il diniego della sospensione condizionale della pena. La difesa sostiene che il precedente reato di omicidio colposo, definito con patteggiamento a pena detentiva sospesa, fosse ormai estinto e non potesse ostacolare la concessione di un secondo beneficio. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che l'estinzione degli effetti del patteggiamento rileva ai fini della reiterabilità della sospensione condizionale della pena solo se la precedente condanna riguardava una pena pecuniaria o sostitutiva, e non una pena detentiva. Inoltre, la gravità della nuova condotta dimostra l'assenza di un effetto dissuasivo della precedente condanna, impedendo una prognosi favorevole per il futuro.
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Sospensione condizionale della pena: sì alla revoca automatica
L'Imputato, condannato per furto, ha impugnato la sentenza d'appello che revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena. La revoca era stata disposta perché l'uomo aveva già beneficiato per due volte di tale misura. L'Imputato sosteneva che la revoca violasse il divieto di peggioramento della pena in appello, in assenza di ricorso del pubblico ministero. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la revoca della sospensione condizionale della pena, quando derivi dal superamento dei limiti di legge per precedenti condanne, opera in modo automatico per legge. Trattandosi di un atto dovuto e non discrezionale, la sua applicazione non viola il divieto di peggioramento della situazione dell'imputato.
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Particolare tenuità del fatto: negata se lo spaccio è ripetuto
Il caso riguarda un uomo condannato per molteplici episodi di spaccio di sostanze stupefacenti commessi in un breve arco temporale. L'imputato ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e il diniego della sospensione condizionale della pena. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che la reiterazione di sei cessioni di droga in un mese configura un comportamento abituale. Tale abitualità esclude l'applicazione della particolare tenuità del fatto, anche in presenza di un reato continuato. Inoltre, la serialità delle condotte impedisce una prognosi favorevole per la sospensione della pena. L'imputato perde il ricorso ed è condannato alle spese.
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