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Art. 164 Codice Penale — Anno 2022

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255 provvedimenti

Altri anni per Art. 164 Codice Penale

Sospensione condizionale della pena: la revoca oltre il giudicato
Il Procuratore della Repubblica ha richiesto la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a un condannato in due sentenze successive, evidenziando che lo stesso ne aveva già usufruito per due volte in precedenza. Il Tribunale, in veste di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile la richiesta ritenendo che l'errore del giudice della cognizione dovesse essere impugnato con i canali ordinari, data la teorica visibilità dei precedenti nel casellario. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore, stabilendo che il giudice dell'esecuzione ha il dovere di verificare l'effettiva presenza dei documenti nel fascicolo processuale originario per accertare se il precedente giudice conoscesse davvero la causa ostativa. L'ordinanza è stata annullata con rinvio per un nuovo esame.
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Sospensione condizionale della pena negata senza un perché
L'Imputato, condannato per porto e detenzione illegale di arma, ha fatto ricorso in Cassazione lamentando l'eccessività della pena e la mancata concessione della sospensione condizionale della pena. La Suprema Corte ha accolto parzialmente il ricorso. Il reato di detenzione si è estinto per prescrizione, comportando il taglio di otto mesi di reclusione. Per il reato di porto d'arma, la Cassazione ha confermato la colpevolezza ma ha annullato la sentenza con rinvio alla Corte d'appello. I giudici di secondo grado avevano infatti ignorato la richiesta di sospensione condizionale della pena, omettendo qualsiasi motivazione sul punto. Ora un nuovo giudice dovrà valutare se concedere il beneficio.
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Sospensione condizionale della pena negata ma sanzioni ridotte
L'Imprenditore, condannato per reati fallimentari a due anni di reclusione e a dieci anni di pene accessorie, ricorre in Cassazione contestando il diniego della sospensione condizionale della pena. La Corte d'appello aveva negato il beneficio a causa di un precedente reato estinto, la cui pena cumulata superava i limiti di legge. La Cassazione conferma il diniego, stabilendo che l'estinzione della pena non cancella gli effetti penali ostativi alla sospensione condizionale della pena. Tuttavia, i giudici accolgono il ricorso sulla durata delle pene accessorie fallimentari: la misura fissa di dieci anni è illegale dopo la dichiarazione di incostituzionalità della norma. La sentenza viene quindi annullata limitatamente alla durata di tali sanzioni accessorie, con rinvio alla Corte d'appello per la loro rideterminazione in concreto.
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Sospensione condizionale della pena: no alla revoca senza udienza
Il Tribunale di Fermo, agendo come giudice dell'esecuzione, revocava senza alcuna udienza la sospensione condizionale della pena precedentemente concessa a un cittadino. Il difensore del condannato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando la violazione delle norme processuali per la mancata fissazione dell'udienza in camera di consiglio. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che la revoca della sospensione condizionale della pena decisa senza udienza partecipata determina una nullità assoluta e generale per omessa citazione del condannato e assenza del difensore. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato gli atti al Tribunale per un nuovo giudizio nel pieno rispetto del contraddittorio. Il ricorrente ottiene così l'annullamento del provvedimento sfavorevole.
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Sospensione condizionale della pena: svanisce per un vecchio reato
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso de La Condannata contro la revoca della sospensione condizionale della pena. Il giudice dell'esecuzione aveva revocato il beneficio poiché la donna aveva una precedente condanna a una pena detentiva non sospesa. Sommando le due condanne, si superava il limite massimo stabilito dalla legge per godere del beneficio. La difesa sosteneva che il cumulo non potesse includere pene non sospese e che la Corte d'appello avesse già valutato i precedenti. I giudici di legittimità hanno invece chiarito che il cumulo delle pene per verificare i limiti della sospensione condizionale della pena comprende anche le condanne precedenti non sospese. Inoltre, il giudice dell'esecuzione può sempre revocare il beneficio concesso per errore se la causa ostativa non era nota al giudice di primo grado.
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Sospensione condizionale della pena: revoca per condanna tardiva
Il Pubblico Ministero ha chiesto la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a un condannato, poiché questi aveva una precedente condanna definitiva ostativa per reati fallimentari. Al momento della concessione del beneficio, tale condanna non era ancora iscritta nel casellario giudiziale, rendendola ignota al giudice del processo. Il Giudice dell'esecuzione aveva respinto la richiesta di revoca, ritenendo l'errore non emendabile in fase esecutiva. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del Procuratore, stabilendo che la sospensione condizionale della pena concessa illegittimamente per cause ostative non note al giudice di cognizione può e deve essere revocata in sede di esecuzione. La sentenza impugnata è stata quindi annullata con rinvio.
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Incensurato ma senza circostanze attenuanti generiche: la condanna
L'Imputato, condannato per spaccio di lieve entità, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la semplice incensuratezza non basta per ottenere le circostanze attenuanti generiche, occorrendo elementi positivi di valutazione. Inoltre, la sospensione condizionale è stata legittimamente negata a causa della condotta non occasionale del soggetto, che impedisce una prognosi favorevole sul suo comportamento futuro. L'Imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Sospensione condizionale della pena negata a chi viola le regole
L'Imputato è stato condannato per spaccio e detenzione di hashish. Ha proposto ricorso per cassazione lamentando la mancata riqualificazione del fatto in lieve entità e il diniego della sospensione condizionale della pena. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non proposto nei motivi di appello. Il secondo motivo, riguardante la sospensione condizionale della pena, è stato respinto poiché i giudici di merito hanno legittimamente negato il beneficio a causa di un precedente specifico del 2017, la cui precedente sospensione era stata revocata. Di conseguenza, l'imputato perde il ricorso e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Sospensione condizionale della pena: fedina sporca, sconti negati
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un'imputata condannata per furto, confermando il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena. La ricorrente lamentava che i suoi precedenti penali consistessero solo in lievi pene pecuniarie e che il giudice non avesse valutato tutti i criteri di legge. La Suprema Corte ha chiarito che il giudice di merito può fondare la sua decisione negativa anche solo sulla presenza di precedenti penali, senza dover analizzare ogni singolo elemento del caso. Di conseguenza, l'imputata perde la causa e viene condannata a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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Tentata estorsione: la finta supplica non evita la condanna
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di tentata estorsione nei confronti di un uomo che pretendeva somme di denaro da una vittima. L'imputato sosteneva che le sue richieste telefoniche, formulate con toni apparentemente supplichevoli di aiuto economico, non costituissero minacce e che non vi fosse stato un danno patrimoniale effettivo. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la richiesta di denaro, anche se mascherata da supplica, integra il reato se accompagnata da pressioni costrittive. Inoltre, per ottenere benefici come la sospensione condizionale della pena, la difesa ha l'obbligo di allegare i documenti necessari, come il certificato del casellario giudiziario, pena l'inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza.
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Sospensione condizionale della pena: fedina pulita e revoca certa
Il Giudice dell'esecuzione ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a un cittadino in due diverse sentenze. Il ricorrente ha impugnato la decisione, sostenendo che il secondo giudice conoscesse o potesse conoscere la precedente condanna. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la prima condanna non era ancora registrata nel casellario giudiziale al momento della seconda sentenza. Di conseguenza, il secondo giudice non poteva conoscere l'ostacolo. La Suprema Corte ha confermato che il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio concesso illegittimamente se l'impedimento non era documentato negli atti del processo originario. Il ricorrente perde la causa e deve pagare le spese e una sanzione pecuniaria.
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Guida in stato di ebbrezza: pena ridotta per calcolo errato
Il Conducente è stato condannato per il reato di guida in stato di ebbrezza, con l'aggravante del fatto commesso nelle ore notturne. La Corte d'Appello ha rideterminato la pena e revocato la sospensione condizionale, poiché il soggetto aveva già usufruito del beneficio più volte. Il Conducente ha proposto ricorso in Cassazione contestando il calcolo della pena e la revoca del beneficio. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i motivi sulla revoca della sospensione, confermando che essa opera automaticamente per legge. Ha invece accolto il ricorso sull'applicazione dell'aggravante notturna: l'aumento di pena previsto dal Codice della Strada si applica esclusivamente alla sanzione pecuniaria (ammenda) e non a quella detentiva (arresto). La Cassazione ha quindi annullato senza rinvio la sentenza limitatamente al calcolo della pena, rideterminando la sanzione finale in 15.400,00 euro di ammenda.
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Sospensione condizionale della pena: il silenzio annulla la pena
L'Imputato, condannato per omicidio colposo a dieci mesi di reclusione, ha fatto ricorso in Cassazione poiché la Corte d'appello ha omesso di valutare la richiesta di sospensione condizionale della pena formulata dalla difesa. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, rilevando l'assoluta mancanza di motivazione sul punto da parte dei giudici di secondo grado. Di conseguenza, la Cassazione ha annullato parzialmente la sentenza, rinviando la decisione a un'altra Corte d'appello affinché valuti specificamente se concedere o meno il beneficio della sospensione condizionale della pena all'Imputato.
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Sospensione condizionale della pena: la terza volta costa cara
Il Tribunale ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a un condannato per la terza volta, violando i limiti di legge. Il Condannato ha fatto ricorso sostenendo che un precedente reato era ormai estinto e che il giudice non poteva revocare il beneficio dopo la sentenza definitiva. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'estinzione del reato non cancella gli effetti penali storici e che il divieto di concedere il beneficio per più di due volte rimane valido. Inoltre, il giudice dell'esecuzione deve revocare la sospensione condizionale della pena se concessa illegittimamente, a patto che i precedenti penali non fossero già noti e documentati nel fascicolo del processo originario. Il ricorrente perde la causa e deve pagare le spese.
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Concordato in appello: l’accordo esclude la sospensione della pena
L'Imputato, condannato per bancarotta fraudolenta, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata concessione della sospensione condizionale della pena. La difesa sosteneva che il diniego fosse illegittimo poiché i precedenti penali ostativi erano stati revocati per depenalizzazione. Tuttavia, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Dagli atti è emerso che, durante l'udienza di secondo grado, il procuratore speciale dell'imputato aveva formalizzato un concordato in appello escludendo espressamente la richiesta di sospensione della pena. Poiché il beneficio non faceva parte dell'accordo finale approvato dal giudice, l'imputato non poteva pretenderne l'applicazione in un secondo momento. Di conseguenza, la condanna è stata confermata e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Sospensione condizionale della pena negata per troppi reati
La Ricorrente ha impugnato la decisione del giudice dell'esecuzione che, nel ricalcolare la pena complessiva per diversi reati unificati sotto il vincolo della continuazione, ha revocato la sospensione condizionale della pena. La difesa sosteneva che, essendo la pena finale inferiore ai limiti di legge, il beneficio non potesse essere revocato. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il giudice dell'esecuzione deve valutare se estendere o revocare la sospensione condizionale della pena sulla base di un giudizio prognostico. Nel caso specifico, i numerosi precedenti penali della donna per reati contro il patrimonio commessi in un lungo arco temporale giustificano ampiamente la revoca del beneficio, escludendo una prognosi favorevole sul suo comportamento futuro.
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Sospensione condizionale della pena: quando la revoca è nulla
Il Tribunale di Salerno, agendo come giudice dell'esecuzione, revocava la sospensione condizionale della pena concessa a un cittadino, basandosi unicamente sul certificato penale che mostrava precedenti condanne. Il difensore del condannato ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando che il giudice avrebbe dovuto acquisire il fascicolo del processo originario per verificare se il primo giudice conoscesse già tali precedenti al momento della concessione del beneficio. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che la revoca in sede esecutiva è illegittima se il giudice dell'esecuzione non esamina prima il fascicolo del giudizio per verificare la conoscenza documentale delle cause ostative da parte del primo giudice.
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Reati depenalizzati e sospensione condizionale della pena negata
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso de L'Imprenditore, confermando il diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena. L'Imprenditore, condannato per omessa dichiarazione fiscale, contestava l'uso di precedenti condanne per reati successivamente depenalizzati per negargli i benefici. I giudici hanno stabilito che i precedenti penali depenalizzati sono comunque validi per valutare la personalità del reo e la sua propensione a delinquere. Pertanto, la sospensione condizionale della pena può essere legittimamente negata sulla base di tali precedenti. La Corte ha inoltre corretto un errore materiale nella sentenza d'appello che indicava erroneamente il Tribunale di Pistoia anziché quello di Firenze.
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Sospensione condizionale della pena negata tra rapina e precedenti
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso de L'Imputato, condannato per tentata rapina in concorso e porto di oggetti atti ad offendere. Il ricorrente contestava il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena. I giudici hanno confermato che i precedenti penali per spaccio e guida in stato di ebbrezza, uniti alla dipendenza da stupefacenti e alla gravità del fatto, impediscono una prognosi favorevole sul suo comportamento futuro. L'Imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese e di tremila euro alla cassa delle ammende.
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Sospensione condizionale della pena: legittima la revoca d’ufficio
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per rapina, confermando la revoca della sospensione condizionale della pena disposta dalla Corte d'Appello. Il beneficio era stato concesso per la terza volta in primo grado, violando i limiti di legge. I giudici di legittimità hanno chiarito che il giudice d'appello può revocare d'ufficio la sospensione condizionale della pena se emerge una causa ostativa precedentemente ignorata, anche in assenza di un'impugnazione del pubblico ministero. Di conseguenza, il ricorrente perde definitivamente il beneficio della sospensione e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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