L'Imputato, condannato per furto e tentato furto a due anni e un mese di reclusione, ha proposto ricorso in Cassazione contestando il diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la concessione delle attenuanti rientra nella discrezionalità del giudice di merito, giustamente negata in questo caso per la pericolosità sociale del soggetto, autore di reati ripetuti nel tempo. Inoltre, la sospensione condizionale della pena è stata legittimamente esclusa sia per la prognosi negativa sulla condotta futura dell'uomo, sia perché il cumulo con una precedente condanna superava il limite legale di due anni stabilito dalla legge. L'Imputato perde la causa e deve pagare le spese e tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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