Il Datore di Lavoro veniva condannato a un'ammenda di 2.500 euro per violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro, avendo omesso di documentare le verifiche di ancoraggio di un'impalcatura a nove metri d'altezza. Il Tribunale concedeva d'ufficio la sospensione condizionale della pena. Il Datore di Lavoro impugnava la decisione, lamentando che tale beneficio, applicato a una sola pena pecuniaria senza sua richiesta, gli avrebbe precluso di usufruirne in futuro per condanne detentive più gravi. La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo: la valutazione sulla convenienza della sospensione condizionale della pena spetta esclusivamente all'imputato. Di conseguenza, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza poiché nel frattempo il reato si era estinto per prescrizione.
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