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Art. 163 Codice Penale — Sezione Settima Penale

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790 provvedimenti

Altri anni per Art. 163 Codice Penale

Rottamare auto confiscata è sottrazione di cose sequestrate
Un automobilista ha consegnato a un demolitore per la rottamazione un veicolo precedentemente sottoposto a sequestro e poi a confisca. Accusato del reato di sottrazione di cose sequestrate, l'uomo ha proposto ricorso in Cassazione contestando l'elemento soggettivo, la mancata applicazione della particolare tenuità del fatto e il diniego della sospensione condizionale della pena. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che le contestazioni sull'intenzione del colpevole riguardano valutazioni di fatto non proponibili in sede di legittimità. Inoltre, la gravità del comportamento esclude la particolare tenuità del fatto, mentre i precedenti penali risultanti dal certificato impediscono la concessione della sospensione condizionale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Sospensione condizionale della pena negata per condanne gravi
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso de L'Imputato, condannato per tentata estorsione, ricettazione e porto abusivo di armi. L'Imputato contestava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la negata sospensione condizionale della pena. I giudici hanno chiarito che le attenuanti sono state legittimamente negate a causa della gravità dei fatti e della personalità negativa del soggetto. Inoltre, la sospensione condizionale della pena non poteva essere concessa poiché la pena inflitta (due anni e otto mesi di reclusione) superava ampiamente il limite massimo di due anni stabilito dalla legge. Di conseguenza, L'Imputato ha perso il ricorso ed è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Reato di ricettazione: condanna confermata senza sconti di pena
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un soggetto condannato per il reato di ricettazione. L'imputato contestava il riconoscimento effettuato nei suoi confronti dalla polizia giudiziaria e il diniego della sospensione condizionale della pena. I giudici di legittimità hanno confermato la piena attendibilità del riconoscimento, poiché il soggetto era già noto alle forze dell'ordine per precedenti indagini su furti di veicoli. Inoltre, la Cassazione ha ritenuto legittimo il diniego del beneficio della sospensione condizionale, giustificato dai legami del ricorrente con la criminalità organizzata e da una precedente condanna definitiva. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Sospensione condizionale della pena negata al recidivo
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un imputato condannato per rapina impropria con recidiva specifica. La difesa contestava il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena. I giudici hanno chiarito che il beneficio non può essere concesso se il soggetto ha già usufruito della misura in passato e presenta numerosi procedimenti penali pendenti per reati commessi in stato di libertà. Tali elementi impediscono un giudizio prognostico positivo sulla sua futura condotta. Di conseguenza, l'imputato perde il ricorso e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Sospensione condizionale della pena: risarcire o andare in cella
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un uomo condannato per truffa. L'imputato contestava la decisione del giudice di subordinare la sospensione condizionale della pena al risarcimento dei danni senza aver prima verificato le sue reali condizioni economiche. La Suprema Corte ha chiarito che il giudice della cognizione non è tenuto a svolgere accertamenti patrimoniali preventivi, poiché la verifica dell'eventuale impossibilità di pagare spetta esclusivamente al giudice dell'esecuzione. L'imputato perde il ricorso e viene condannato anche al pagamento delle spese processuali.
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Attenuante del danno di speciale tenuità: no ai grandi negozi
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un'imputata condannata per tentato furto e ricettazione. La difesa lamentava il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità, sostenendo che il furto ai danni di una grande catena commerciale non avesse causato un danno significativo. La Suprema Corte ha chiarito che la capacità economica della vittima non rileva ai fini dell'attenuante, che richiede invece un pregiudizio oggettivamente irrisorio. Inoltre, è stata confermata la negazione della sospensione condizionale della pena a causa dei precedenti penali dell'imputata. L'inammissibilità del ricorso ha precluso la possibilità di far valere la mancanza di querela introdotta dalla Riforma Cartabia, poiché la condanna era ormai diventata definitiva.
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Sospensione condizionale della pena: la revoca dopo il cumulo
Il Condannato ha impugnato l'ordinanza con cui il Tribunale, come giudice dell'esecuzione, ha disposto la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena. Il provvedimento di revoca è scaturito dal fatto che l'interessato ha riportato una nuova condanna per un reato commesso in precedenza rispetto al passaggio in giudicato della prima sentenza. Il cumulo delle pene derivante dalle due condanne ha superato i limiti massimi previsti dalla legge per poter usufruire del beneficio. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Condannato, confermando la legittimità della revoca e condannandolo al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
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Furto aggravato al supermercato: eludere le telecamere costa caro
Due imputati sono stati condannati per furto continuato ed aggravato in concorso commesso all'interno di un supermercato. I soggetti cercavano sistematicamente di evitare le telecamere di videosorveglianza per non essere scoperti. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi dei condannati, confermando la sussistenza della circostanza del furto aggravato. I giudici hanno chiarito che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e che la presenza di precedenti condanne giustifica il diniego della sospensione condizionale della pena, basandosi su una prognosi sfavorevole di non reiterazione del reato. I ricorrenti sono stati condannati anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Sospensione condizionale della pena negata: i precedenti pesano
L'Imputato, condannato per furto aggravato, ha proposto ricorso in Cassazione contestando il diniego della sospensione condizionale della pena. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, per negare il beneficio della sospensione condizionale della pena, il giudice di merito non deve analizzare tutti i parametri di gravità del reato, ma può limitarsi a valorizzare i precedenti penali del condannato come elemento ostativo prevalente. L'Imputato perde la causa e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Rifiuto dell’alcoltest e fuga: la Cassazione nega i benefici
Il Conducente è stato condannato per il reato di rifiuto dell'alcoltest dopo essere fuggito e aver risposto in malo modo ai Carabinieri durante un controllo stradale. Ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata concessione delle attenuanti generiche, della sospensione condizionale della pena e la violazione delle garanzie difensive. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno confermato che il comportamento aggressivo e la fuga impediscono l'applicazione dei benefici di legge, poiché dimostrano la pericolosità del soggetto e impediscono una prognosi favorevole sul suo comportamento futuro. Il Conducente è stato condannato anche al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Sospensione condizionale della pena negata: i precedenti pesano
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un cittadino condannato per furto aggravato e utilizzo indebito di carte di pagamento. L'imputato contestava la ricostruzione dei fatti e il diniego della sospensione condizionale della pena. I giudici di legittimità hanno rilevato che i motivi di ricorso erano generici e ripetitivi rispetto a quanto già esaminato in appello. Inoltre, la Cassazione ha confermato che i numerosi precedenti penali del ricorrente per reati contro la persona e il patrimonio impediscono una prognosi favorevole sul suo comportamento futuro. Di conseguenza, la richiesta di sospensione condizionale della pena è stata legittimamente respinta, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Furto di energia elettrica: condanna confermata e multa salata
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino condannato per il reato di furto di energia elettrica. L'imputato contestava la ricostruzione dei fatti e il diniego della sospensione condizionale della pena. I giudici di legittimità hanno chiarito che la Cassazione non può rivalutare le prove già esaminate nei precedenti gradi di giudizio. Inoltre, i numerosi precedenti penali a carico del ricorrente giustificano il rifiuto dei benefici di legge. La Suprema Corte ha confermato la condanna, obbligando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Sospensione condizionale della pena negata per condanne passate
L'Imputato, condannato per reati in materia di stupefacenti, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando il diniego della sospensione condizionale della pena. Secondo la difesa, il giudice di merito avrebbe negato il beneficio basandosi solo su carichi pendenti. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il diniego non si fondava su semplici sospetti, ma su tre precedenti condanne definitive, di cui due specifiche per droga, idonee a configurare una recidiva entro i cinque anni. Di conseguenza, l'imputato perde la causa e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
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Resistenza a pubblico ufficiale: la violenza non è mai passiva
L'Imputato è stato fermato dalle forze dell'ordine per un controllo su merce contraffatta destinata alla vendita. Per evitare il controllo, l'uomo ha aggredito gli agenti con spintoni, calci, spallate e gomitate, aiutato anche da altre persone che hanno ostacolato i poliziotti. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, escludendo che si trattasse di una semplice resistenza passiva. I giudici hanno inoltre negato la particolare tenuità del fatto e la sospensione condizionale della pena, evidenziando la gravità e la violenza della condotta, oltre alla pericolosità sociale dell'uomo, già condannato in passato per commercio di prodotti falsi. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
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Detenzione ai fini di spaccio: il nastro isolante decide la condanna
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino condannato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I giudici hanno confermato la destinazione a terzi della droga a causa del possesso di sostanze diverse, strumenti di confezionamento (nastro isolante identico a quello delle dosi) e bilancini. La Suprema Corte ha ritenuto corretta l'esclusione della particolare tenuità del fatto e il diniego delle attenuanti generiche. Inoltre, la presenza di un precedente penale, anche se estinto dopo un patteggiamento, giustifica la prognosi negativa per la sospensione condizionale della pena. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Sospensione condizionale della pena negata a chi ha tre precedenti
Il Condannato ha impugnato la decisione della Corte d'Appello che gli aveva negato il beneficio della sospensione condizionale della pena. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno evidenziato che il ricorrente si è limitato a riproporre le stesse contestazioni già respinte in secondo grado. La negazione del beneficio si basa su una prognosi negativa fondata sulla presenza di ben tre precedenti penali specifici. Questo giudizio di merito, essendo logico e motivato, non può essere riesaminato in sede di legittimità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Prescrizione del reato di ricettazione: ricorso respinto e multa
L'Imputato, condannato per il reato di ricettazione, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata dichiarazione di prescrizione del reato di ricettazione. Secondo la difesa, la particolare tenuità del fatto avrebbe dovuto ridurre i tempi necessari per la prescrizione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la lieve entità del fatto costituisce solo una circostanza attenuante e non un reato autonomo; pertanto, non influisce sul calcolo dei tempi di prescrizione, che rimangono quelli ordinari. Inoltre, la Cassazione ha confermato il diniego della sospensione condizionale della pena, giustificato dal rischio concreto che il soggetto possa commettere nuovi reati in futuro. L'Imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Sospensione condizionale della pena negata per reati estinti
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino condannato per spaccio di sostanze stupefacenti. L'imputato contestava il diniego della sospensione condizionale della pena e della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. I giudici hanno confermato la legittimità della decisione della Corte d'Appello. La presenza di precedenti condanne, anche se relative a reati dichiarati estinti dopo un decreto penale, giustifica una prognosi negativa sulla futura condotta del reo, impedendo la concessione del beneficio. Inoltre, le modalità professionali dell'attività di spaccio escludono la particolare tenuità del fatto, evidenziando un comportamento non occasionale. Di conseguenza, l'imputato perde il ricorso ed è condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Detenzione di sostanze stupefacenti: spaccio reale, uso escluso
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un uomo per la detenzione di sostanze stupefacenti, in particolare hashish e cocaina. L'imputato chiedeva la riqualificazione del reato in fatto di lieve entità per l'hashish e il riconoscimento dell'uso personale per la cocaina, oltre alla sospensione condizionale della pena. I giudici hanno respinto tutte le richieste. La quantità rilevante di hashish e le modalità di conservazione indicano un'attività di spaccio professionale. Inoltre, l'assenza di prove sul consumo personale di cocaina e i numerosi precedenti penali dell'uomo escludono qualsiasi beneficio di legge. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Sospensione condizionale della pena: la revoca è inevitabile
Il Tribunale di Napoli revocava la sospensione condizionale della pena precedentemente concessa a un cittadino, a causa della commissione di un nuovo reato. Il Condannato proponeva ricorso in Cassazione, sostenendo che il nuovo delitto fosse stato commesso oltre il termine di cinque anni dalla scadenza per impugnare la prima sentenza e che non fosse della stessa indole. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il termine quinquennale decorre dal giorno in cui la sentenza di condanna diventa irrevocabile (coincidente, in caso di ricorso, con la pronuncia di inammissibilità) e che, per la revoca del beneficio, è sufficiente la commissione di un qualsiasi nuovo delitto entro i cinque anni, senza che sia necessaria la medesima indole del reato precedente.
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