La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un uomo condannato per lesioni personali gravissime, dalle quali era derivato lo sfregio permanente del viso della vittima. L'imputato contestava la ricostruzione dei fatti, sostenendo che la vittima avesse usato un coltello, e lamentava il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena. I giudici di legittimità hanno chiarito che la Cassazione non può riesaminare le prove e ricostruire i fatti in modo alternativo rispetto a quanto stabilito nei gradi precedenti. Inoltre, per negare la sospensione condizionale della pena, basta che il giudice di merito indichi chiaramente gli elementi ostativi principali. Di conseguenza, l'imputato perde il ricorso e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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