L'Imputato, condannato nei gradi precedenti per furto aggravato commesso nel 2013, ha proposto ricorso in Cassazione contestando la qualificazione del fatto. Durante il procedimento, è emerso il decorso del termine massimo di sette anni e sei mesi, determinando la prescrizione del reato. La Suprema Corte ha rilevato che, in assenza di prove evidenti e immediate dell'innocenza dell'imputato ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale, la causa estintiva prevale sulla valutazione del merito. Di conseguenza, la Corte ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, dichiarando estinto il reato per prescrizione del reato.
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