Una persona è stata condannata per ricettazione e furto. Ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che i reati fossero estinti per prescrizione. La Corte ha respinto il ricorso, chiarendo che per la ricettazione attenuata, il termine di prescrizione si calcola sulla pena massima del reato base, non sulla pena ridotta. Inoltre, per il furto, la recidiva ha prolungato i termini di prescrizione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con conseguente condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende.
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