La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso di un'imputata condannata per furto aggravato con recidiva. L'imputata sosteneva la prescrizione del reato, ma la Corte ha respinto tale eccezione. Ha chiarito che, nonostante le interruzioni e sospensioni del termine, la prescrizione del reato non era maturata. Il termine minimo di otto anni, con le sospensioni, sarebbe scaduto dopo la sentenza di primo grado che aveva interrotto il decorso. Anche considerando il termine massimo di tredici anni e quattro mesi per la recidiva, il reato non era estinto. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese.
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