Un uomo, condannato per il reato di ricettazione di merce contraffatta detenuta in stock per la vendita, propone ricorso in Cassazione invocando la prescrizione. Il ricorrente sosteneva che l'ipotesi lieve del reato riducesse i tempi per l'estinzione dell'illecito. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono il rapporto tra ricettazione e prescrizione: la lieve entità costituisce solo una circostanza attenuante e non un reato autonomo, pertanto il calcolo del tempo si basa sulla pena massima principale di otto anni. Di conseguenza, il termine prescrizionale di dieci anni non era ancora decorso. Inoltre, le contestazioni sulle prove e sulle attenuanti generiche risultano inammissibili perché già esaminate o mai proposte in appello. L'imputato viene condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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