Due coniugi, accusati di lesioni e minacce ai danni di una vicina, vedono i propri reati dichiarati prescritti in appello, ma restano condannati al risarcimento dei danni. Ricorrono in Cassazione sostenendo che la prescrizione fosse maturata prima del primo grado, contestando la sospensione dovuta all'astensione del loro difensore. La Suprema Corte respinge questo motivo, confermando che lo sciopero dell'avvocato blocca il processo prima di ogni altra verifica, determinando la corretta sospensione della prescrizione. Tuttavia, accoglie il ricorso per difetto di motivazione sulla responsabilità dei singoli coniugi e sul concorso nel reato. Di conseguenza, la Cassazione annulla la sentenza limitatamente agli effetti civili, rinviando la causa al giudice civile per un nuovo esame del risarcimento.
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