Un imputato agli arresti domiciliari si era visto dichiarare inammissibile l'appello per mancata elezione di domicilio. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4233/2024, ha annullato tale decisione, stabilendo un principio fondamentale: l'obbligo di elezione di domicilio detenuto, introdotto dalla Riforma Cartabia (art. 581, comma 1-ter, c.p.p.), non si applica ai soggetti in stato di detenzione, inclusi quelli agli arresti domiciliari. La notifica, in questi casi, deve avvenire sempre di persona presso il luogo di detenzione, per garantire il diritto di difesa.
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