La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso, confermando che, a seguito della Riforma Cartabia, l'atto di appello deve essere accompagnato, a pena di inammissibilità, da una nuova e specifica dichiarazione o elezione di domicilio. La Corte ha stabilito che una precedente elezione di domicilio, effettuata nel primo grado di giudizio, non è più sufficiente. Questa nuova formalità, introdotta dall'art. 581, comma 1-ter c.p.p., è stata ritenuta non irragionevole né sproporzionata, in quanto finalizzata a garantire la certezza della conoscenza del processo d'appello da parte dell'imputato e la celerità del procedimento.
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