Restituzione nel termine: Inammissibile se l’Appello è già Pendente
L’istituto della restituzione nel termine rappresenta un’ancora di salvezza nel diritto processuale penale, ma i suoi confini sono rigorosamente definiti. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 1843/2024) ha ribadito un principio fondamentale: non si può chiedere la restituzione nel termine per proporre appello se un’impugnazione, seppur presentata dal difensore d’ufficio all’insaputa dell’imputato, è già pendente. Questo caso offre spunti cruciali sulla distinzione tra i vari rimedi a disposizione dell’imputato assente e sull’impatto delle recenti riforme normative.
I Fatti del Caso
Un imputato veniva condannato in primo grado dal Tribunale di Milano. A sua insaputa, il difensore d’ufficio nominato per il procedimento proponeva appello. Successivamente, la Corte d’Appello confermava la condanna. L’imputato, venuto a conoscenza della condanna solo molto tempo dopo, tramite il suo avvocato di fiducia, presentava un’istanza di restituzione nel termine per poter proporre un proprio, autonomo atto di appello. Sosteneva di non aver mai avuto contatti con il legale d’ufficio e di essere stato del tutto ignaro del processo a suo carico.
La Corte d’Appello di Milano, tuttavia, dichiarava l’istanza inammissibile, proprio perché un giudizio di appello risultava già pendente. Contro questa decisione, l’imputato ricorreva in Cassazione.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla restituzione nel termine
La Suprema Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito, dichiarando il ricorso inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nell’interpretazione restrittiva dell’istituto della restituzione nel termine e nella corretta individuazione degli strumenti processuali a disposizione dell’imputato a seconda della fase del procedimento e della normativa applicabile.
I giudici hanno chiarito che la pendenza di un giudizio di appello, a prescindere da chi lo abbia promosso, preclude la possibilità di utilizzare lo strumento della restituzione nel termine per presentare una nuova impugnazione. La Corte ha inoltre colto l’occasione per fare chiarezza sull’applicazione delle norme transitorie introdotte dalla Riforma Cartabia, specificando quali rimedi si applichino ai processi definiti prima e dopo la sua entrata in vigore.
Le Motivazioni della Sentenza
Le motivazioni della Cassazione sono articolate su due piani principali.
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L’applicazione della normativa ante-Riforma Cartabia: La Corte ha osservato che l’istanza di restituzione riguardava una sentenza d’appello pronunciata prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 150/2022 (Riforma Cartabia). Di conseguenza, le nuove e più favorevoli disposizioni dell’art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen. non erano applicabili. La disciplina pertinente era quella precedente, che permetteva la restituzione solo in caso di caso fortuito o forza maggiore (art. 175, comma 1), ipotesi non invocate né sussistenti nel caso di specie.
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La distinzione tra i rimedi processuali: I giudici hanno sottolineato la differenza fondamentale tra i vari strumenti a tutela dell’imputato assente. Nel caso in cui un processo si sia svolto secondo la disciplina dell’assenza e la sentenza sia già passata in giudicato, il rimedio corretto non è la restituzione, bensì la rescissione del giudicato (art. 625-ter cod. proc. pen.). Nel caso in esame, invece, la sentenza non era ancora definitiva. La Corte ha suggerito che, superato il principio di unicità dell’impugnazione (grazie alla sentenza della Corte Costituzionale n. 317/2009), l’imputato avrebbe potuto, in teoria, presentare un’impugnazione ‘apparentemente tardiva’, la cui ammissibilità sarebbe stata valutata direttamente dal giudice dell’impugnazione, ma non attraverso l’istanza di restituzione nel termine, che rimane uno strumento con presupposti specifici e non sovrapponibili.
Le Conclusioni
La sentenza in commento consolida un orientamento giurisprudenziale rigoroso: la restituzione nel termine non è un rimedio universale per sanare la mancata conoscenza del processo da parte dell’imputato. La sua funzione è limitata alle ipotesi di caso fortuito o forza maggiore. La pendenza di un’impugnazione, anche se promossa da un difensore d’ufficio senza un contatto effettivo con l’assistito, costituisce un ostacolo insormontabile all’ammissibilità dell’istanza. Per gli imputati che scoprono di essere stati processati e condannati a loro insaputa, è fondamentale individuare il corretto strumento processuale previsto dall’ordinamento, che varia a seconda che la sentenza sia divenuta o meno irrevocabile, distinguendo tra l’impugnazione tardiva e la rescissione del giudicato.
È possibile chiedere la restituzione nel termine per appellare una sentenza se un difensore d’ufficio ha già presentato appello?
No. Secondo la sentenza, la pendenza di un giudizio di appello, anche se promosso dal difensore d’ufficio all’insaputa dell’imputato, rende inammissibile l’istanza di restituzione nel termine, poiché questo rimedio non può essere utilizzato quando un’impugnazione è già in corso.
Le nuove regole sulla restituzione nel termine della Riforma Cartabia si applicano a sentenze pronunciate prima della sua entrata in vigore?
No. La Corte ha specificato che le nuove e più ampie disposizioni dell’art. 175 cod. proc. pen., introdotte dalla Riforma Cartabia, si applicano solo alle impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate dopo l’entrata in vigore della riforma (30 dicembre 2022). Per le sentenze precedenti, valgono le norme previgenti.
Qual è la differenza tra ‘restituzione nel termine’ e ‘rescissione del giudicato’ per un imputato assente?
La ‘restituzione nel termine’ è un rimedio generale che si applica quando non si è potuto rispettare un termine per caso fortuito o forza maggiore. La ‘rescissione del giudicato’ è invece lo strumento specifico previsto per l’imputato processato in assenza che non ha avuto effettiva conoscenza del procedimento e la cui sentenza di condanna è già diventata irrevocabile.