La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di due soggetti, confermando le loro condanne. Il primo soggetto, accusato inizialmente di tentato furto, è stato condannato per furto consumato. La difesa ha contestato la riqualificazione del reato operata dal giudice, ritenendola lesiva del diritto di difesa. La Suprema Corte ha chiarito che la riqualificazione del reato da parte del giudice è legittima se il fatto storico rimane identico e l'imputato ha potuto difendersi concretamente. Il secondo soggetto, condannato per simulazione di reato, ha eccepito la prescrizione del reato. I giudici hanno respinto la tesi calcolando i periodi di sospensione delle udienze, inclusi quelli legati all'emergenza Covid-19, stabilendo che il reato non era estinto. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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