Un imputato, condannato per diffamazione aggravata su un social network, ha presentato ricorso in Cassazione. Egli sosteneva che la remissione della querela, già concessa dalla persona offesa a una coimputata, dovesse estendersi anche a lui. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito che l'effetto estensivo della remissione della querela si applica solo in caso di concorso di persone nello stesso reato. Nel caso specifico, le condotte diffamatorie dell'imputato e della coimputata erano considerate distinte e autonome, non configurando un concorso. Pertanto, la remissione della querela non ha prodotto effetti a favore dell'imputato.
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