Durante un controllo stradale, le forze dell'ordine hanno fermato un'automobile con a bordo due soggetti. Il conducente ha mostrato documenti falsificati e ha fornito un nome falso agli agenti. Il passeggero ha confermato la versione del guidatore, dichiarando falsamente che l'uomo alla guida era suo zio. I giudici di merito hanno assolto il passeggero dalla falsificazione materiale dei documenti, ma lo hanno condannato per false dichiarazioni sull'identità altrui ai sensi dell'art. 496 del codice penale. Nelle more del ricorso per Cassazione, il conducente è deceduto, comportando l'annullamento della condanna a suo carico per estinzione del reato. La Suprema Corte ha dichiarato invece inammissibile il ricorso del passeggero, confermando la piena autonomia e rilevanza penale della condotta menzognera tenuta verso i pubblici ufficiali.
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