Diversi soggetti avevano acquistato e frazionato un terreno agricolo per trasformarlo abusivamente in un insediamento residenziale, realizzando recinzioni, infrastrutture e accessi stradali. Nonostante l'estinzione del reato penale per intervenuta prescrizione, i giudici di merito avevano disposto la confisca dell'intera area. Gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione, sostenendo la sproporzione della misura e l'errata datazione del momento consumativo dell'illecito. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, confermando che la lottizzazione abusiva è un reato permanente che cessa solo con l'ultimo atto illecito o con il sequestro. Di conseguenza, la confisca dei terreni e delle opere costruite rimane pienamente valida ed esecutiva anche in presenza di prescrizione, purché sia accertata la responsabilità degli autori della trasformazione illecita.
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