Una società di riparazioni ha ottenuto un decreto ingiuntivo contro un'azienda committente per il pagamento di alcune riparazioni di veicoli. L'azienda ha proposto opposizione, accolta in primo grado per un vizio formale. La società di riparazioni ha proposto appello, ma ha eseguito la notifica dell'atto di appello direttamente all'azienda presso la sua sede e non al suo avvocato costituito. La Corte d'Appello ha dato ragione alla società di riparazioni, ma l'azienda ha fatto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha stabilito che la notifica dell'atto di appello eseguita alla parte personalmente e non al suo procuratore costituito è nulla. Non essendosi l'azienda difesa nel secondo grado, la nullità non è stata sanata. La Cassazione ha quindi annullato la sentenza d'appello, ordinando un nuovo giudizio.
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