La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 10274/2024, ha stabilito un principio cruciale in materia di processo tributario. La produzione di documenti nuovi nel rinvio tributario è vietata. Tale divieto tutela un interesse pubblico e, pertanto, la sua violazione è rilevabile d'ufficio dal giudice, anche in assenza di un'eccezione della controparte. La Corte ha cassato la decisione di merito che aveva fondato la propria decisione su prove documentali prodotte per la prima volta dall'Agente della Riscossione solo nella fase di rinvio, ribadendo la natura di 'giudizio chiuso' di tale fase processuale.
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