Un Contribuente ha contestato la validità della notifica di una cartella di pagamento, ricevuta via Posta Elettronica Certificata (PEC). Il Contribuente sosteneva che la notifica fosse inesistente perché la copia digitale della cartella, originariamente cartacea, non aveva un'attestazione di conformità all'originale e mancavano le ricevute di avvenuta consegna. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha chiarito che la notifica di una cartella di pagamento tramite PEC è valida anche se la cartella è una "copia informatica" (cioè una scansione PDF) di un documento cartaceo, senza bisogno di firma digitale aggiuntiva o attestazione di conformità, purché la sua corrispondenza all'originale non sia stata espressamente contestata. Inoltre, un eventuale vizio nella notifica si considera sanato se l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo, ovvero la conoscenza da parte del destinatario. La sentenza conferma la validità notifica cartella di pagamento PEC in questi termini.
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