Una società idrica ottiene un decreto ingiuntivo contro un utente per bollette non pagate. L'utente si oppone, ma il suo avvocato, non avendo un domicilio nel distretto del tribunale, effettua la notifica in cancelleria depositando l'atto in formato cartaceo, come previsto da una vecchia norma. La società idrica non si presenta e il decreto viene revocato. In appello, la notifica viene dichiarata nulla perché non eseguita via PEC. La Cassazione, però, ribalta la decisione: nei procedimenti 'cartacei' davanti al Giudice di Pace, la notifica via PEC è solo un'alternativa e non un obbligo. Pertanto, la tradizionale notifica in cancelleria resta perfettamente valida. L'utente vince il ricorso.
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