La Corte di Cassazione ha stabilito che la notifica cartacea di un appello tributario, anziché telematica come previsto dalla legge, non rende l'atto inesistente ma semplicemente nullo. Tale nullità è considerata sanabile se la controparte si costituisce in giudizio, dimostrando che l'atto ha raggiunto il suo scopo. Nel caso di specie, l'appello dei contribuenti contro un avviso di accertamento ICI, erroneamente dichiarato inammissibile in secondo grado, è stato ritenuto valido, con rinvio della causa alla Commissione Tributaria Regionale per l'esame del merito.
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