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Art. 1490 Codice Civile

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268 provvedimenti

Clausola visto e piaciuto: niente sconti per i vizi visibili
L'Acquirente stipula un preliminare per l'acquisto di un immobile dai Venditori, versando una caparra e ottenendo la consegna anticipata. Successivamente, rifiuta di stipulare il definitivo lamentando vizi dell'immobile (impianti e tetto) e chiedendo la riduzione del prezzo. I Venditori resistono evidenziando la presenza della Clausola visto e piaciuto. La Corte d'Appello dispone il trasferimento della proprietà ma rigetta la riduzione del prezzo, condannando l'Acquirente a risarcire i Venditori per gli interessi del mutuo contratto a causa del mancato incasso tempestivo. La Cassazione rigetta il ricorso dell'Acquirente: la Clausola visto e piaciuto e le ripetute visite escludono la garanzia per vizi facilmente riconoscibili, che rientrano nella normale usura di un edificio datato.
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Terreno inquinato: perché non è un vizio occulto
L'Acquirente di un complesso industriale scopre che il terreno è contaminato da idrocarburi e cita in giudizio il Venditore per ottenere il risarcimento dei costi di bonifica, qualificando l'inquinamento come vizio occulto del bene. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del Venditore, stabilendo che la contaminazione ambientale non può essere considerata un vizio occulto ai sensi dell'articolo 1490 del Codice Civile. I vizi redibitori riguardano infatti solo i difetti di fabbricazione o produzione del bene. L'obbligo di bonifica grava sul responsabile dell'inquinamento ("chi inquina paga") e si configura come onere reale per il proprietario incolpevole solo dopo un formale provvedimento della pubblica amministrazione. Di conseguenza, la Suprema Corte rigetta definitivamente la domanda di risarcimento dell'Acquirente.
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Garanzia per vizi della cosa venduta: risponde chi tace i danni
Un concessionario acquista un fuoristrada usato tramite permuta. La venditrice garantisce l'assenza di incidenti e difetti. Successivamente, il nuovo acquirente scopre un grave danno all'assale posteriore dovuto a un vecchio incidente da undicimila euro, taciuto dalla venditrice. Il concessionario ripara il mezzo e chiede il risarcimento. La Corte d'Appello respinge la domanda, imponendo al compratore di provare che il difetto derivasse proprio da quel vecchio sinistro. La Cassazione accoglie il ricorso del concessionario, chiarendo le regole sulla garanzia per vizi della cosa venduta. Se il compratore dimostra l'esistenza del difetto, spetta al venditore provare di aver consegnato un bene conforme al contratto al momento della vendita. La sentenza viene cassata con rinvio.
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Contratto preliminare di compravendita: recesso per 8.000 euro
I promittenti venditori hanno esercitato il recesso da un contratto preliminare di compravendita a causa del mancato pagamento del saldo di 8.000 euro da parte dei promissari acquirenti, trattenendo la caparra di 15.000 euro. Gli acquirenti si sono difesi lamentando vizi dell'immobile e chiedendo una riduzione del prezzo per i lavori di ristrutturazione eseguiti. I giudici di merito hanno accolto le domande dei venditori, ritenendo grave l'inadempimento degli acquirenti. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, rigettando il ricorso. La Suprema Corte ha chiarito che la valutazione sulla gravità dell'inadempimento spetta esclusivamente al giudice di merito e non può essere ridiscussa in sede di legittimità, specialmente se i vizi erano noti e non autorizzati dai venditori. I venditori ottengono così la conferma definitiva del recesso e della perdita della caparra per gli acquirenti.
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Qualificazione del contratto: vendita o affitto, contano i fatti
Una società fornitrice ha citato in giudizio un albergatore per il mancato pagamento di alcune vasche idromassaggio. L'albergatore sosteneva che il rapporto fosse una locazione e chiedeva la risoluzione per gravi difetti delle vasche. La Corte d'Appello ha invece operato la qualificazione del contratto come compravendita, condannando gli eredi dell'albergatore a pagare il saldo, ridotto per lievi vizi. Gli eredi hanno fatto ricorso in Cassazione, contestando la natura del contratto e la valutazione dei difetti. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, dichiarando inammissibili le contestazioni sui fatti e confermando che spetta al giudice di merito interpretare le prove e qualificare il rapporto contrattuale. Gli eredi perdono la causa e devono pagare le spese processuali.
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Morte delle mucche e nesso causale: perché l’allevatore perde
Un allevatore ha chiesto il risarcimento dei danni per la morte di quaranta mucche, sostenendo che il decesso fosse stato causato da un mangime difettoso acquistato da un rivenditore e realizzato da un produttore. I giudici di merito hanno respinto la domanda per mancanza di prove sul nesso causale tra l'alimento e il decesso degli animali. Le analisi ufficiali dell'Istituto Zooprofilattico, svolte durante un accertamento tecnico preventivo, hanno infatti dimostrato che i valori del mangime rientravano nei limiti di legge. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'allevatore, confermando che la valutazione delle prove spetta solo ai giudici di merito e non può essere rifatta in sede di legittimità. L'allevatore è stato inoltre condannato per abuso del processo per aver rifiutato una proposta di definizione rapida della controversia.
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Vizi di costruzione: la prescrizione cancella anche gli sconti
Un acquirente ha citato in giudizio il venditore-costruttore per gravi infiltrazioni d'acqua nella propria abitazione, chiedendo l'eliminazione dei vizi di costruzione o la riduzione del prezzo. I giudici di merito hanno rigettato la domanda principale perché prescritta, ritenendo che anche la richiesta subordinata di riduzione del prezzo fosse travolta dalla prescrizione. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione. Gli Ermellini hanno chiarito che la domanda di riduzione del prezzo è implicitamente contenuta in quella di eliminazione dei difetti. Di conseguenza, se l'azione principale per vizi di costruzione si prescrive per decorso dei termini di legge, decade automaticamente anche la possibilità di ottenere la riduzione del prezzo, senza che si configuri un'omessa pronuncia da parte del giudice.
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Barca usata per 5 anni: non è Aliud pro alio ma vizio prescritto
Un'azienda acquista un natante da un cantiere navale e, dopo oltre cinque anni di utilizzo commerciale per attività di noleggio, richiede il risarcimento dei danni lamentando gravi difetti costruttivi. I giudici di merito qualificano la vicenda come vendita di "Aliud pro alio" (qualcosa al posto di qualcos'altro), escludendo la prescrizione dei termini di garanzia. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del cantiere costruttore. La Suprema Corte chiarisce che non si può parlare di "Aliud pro alio" se il bene è stato utilizzato regolarmente per cinque anni per la sua specifica funzione economico-sociale. Di conseguenza, la sentenza viene cassata con rinvio alla Corte d'appello per una nuova valutazione.
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Vizi della cosa venduta: parquet difettoso ma denuncia tardiva
L'Acquirente ha acquistato del parquet dall'Azienda venditrice, riscontrando anomale striature dopo la posa e la levigatura. Ha quindi richiesto la risoluzione del contratto per vizi della cosa venduta. L'Azienda ha eccepito la decadenza, sostenendo che i difetti fossero visibili fin dalla consegna. La Corte d'Appello ha accolto l'eccezione dell'Azienda, ritenendo i vizi riconoscibili fin da subito con l'ordinaria diligenza. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso dell'Acquirente. La Suprema Corte ha stabilito che, se i difetti sono evidenti al momento della consegna, il termine di otto giorni per la denuncia decorre da quel momento, rendendo tardiva la contestazione avvenuta mesi dopo. L'Acquirente perde la causa e deve pagare le spese processuali.
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Garanzia per vizi della cosa venduta: il dubbio costa caro
Un'impresa edile si oppone al pagamento di una fornitura di guaine impermeabilizzanti, lamentando gravi difetti del materiale. Il fornitore ottiene un decreto ingiuntivo. Il giudice di merito rigetta l'opposizione dell'acquirente perché il consulente tecnico d'ufficio non ha potuto verificare se i materiali difettosi esaminati fossero effettivamente quelli forniti dal venditore, essendo il cantiere ormai ultimato e le guaine rimosse o coperte. La Corte di Cassazione conferma questa decisione, rigettando il ricorso dell'acquirente. La Suprema Corte ribadisce che spetta all'acquirente dimostrare il nesso tra i difetti riscontrati e la specifica fornitura. Senza questa prova, la garanzia per vizi della cosa venduta non può essere attivata. L'acquirente perde definitivamente la causa e deve pagare le spese di giudizio.
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Risoluzione del contratto per inadempimento: vince l’acquirente
Un acquirente ha richiesto la risoluzione del contratto per inadempimento dopo aver acquistato un fuoristrada usato affetto da gravi vizi al motore. La società venditrice ha trattenuto il mezzo per sette mesi eseguendo riparazioni senza successo. La Corte di Cassazione ha confermato la risoluzione del contratto, stabilendo che spetta al venditore dimostrare che le riparazioni effettuate abbiano effettivamente eliminato i difetti. Inoltre, la Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'acquirente sul rimborso del contributo unificato, chiarendo che tale tassa giudiziaria grava sempre sulla parte soccombente per legge, anche se manca l'attestazione fisica del pagamento nel fascicolo d'ufficio. Di conseguenza, l'acquirente vince la causa, ottenendo la restituzione del prezzo d'acquisto, il risarcimento delle spese assicurative e il rimborso integrale delle tasse giudiziarie.
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Certificato di agibilità mancante: legittimo il no al rogito
Un promissario acquirente ha firmato un contratto preliminare per un appartamento in costruzione. Successivamente, si è rifiutato di stipulare il contratto definitivo perché mancava il certificato di agibilità e l'immobile presentava vizi. La società costruttrice ha chiesto la risoluzione del contratto per inadempimento dell'acquirente. La Corte di Cassazione ha dato ragione al compratore, stabilendo che la mancanza del certificato di agibilità al momento del rogito giustifica il rifiuto di firmare l'atto definitivo. Inoltre, l'acquirente può chiedere l'esecuzione in forma specifica del contratto con una contestuale riduzione del prezzo per i difetti riscontrati, senza che rilevi la gravità dell'inadempimento prevista dalle regole generali. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio.
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Garanzia per vizi: l’opera completata cancella il risarcimento
L'Acquirente ha acquistato dal Fornitore dei materiali in calcestruzzo per realizzare un capannone industriale. Successivamente, ha richiesto un risarcimento milionario lamentando gravi difetti strutturali e l'assenza di certificazioni. Tuttavia, l'Acquirente ha continuato a utilizzare i materiali e ha ultimato la costruzione senza prima richiedere una perizia urgente per cristallizzare lo stato dei luoghi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Acquirente, confermando la perdita della garanzia per vizi. Poiché l'edificio era ormai completato, il consulente tecnico non ha potuto accertare l'effettiva presenza dei difetti originari. Di conseguenza, l'Acquirente ha perso la causa per non aver fornito la prova del danno, venendo condannato anche al pagamento delle spese processuali.
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Garanzia per vizi: asfalto difettoso ma pagamento dovuto
L'Acquirente ha contestato la fornitura di asfalto da parte del Fornitore, lamentando una percentuale di bitume inferiore a quella pattuita e richiedendo la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la lieve difformità del materiale rientra nella disciplina della garanzia per vizi e non nella mancanza di qualità essenziali. Poiché il difetto era di scarsa importanza e l'Acquirente non ha dimostrato il nesso causale tra il materiale e i danni riscontrati (potenzialmente dovuti alla posa in opera), la richiesta di risarcimento è stata respinta. Il Fornitore vince definitivamente la causa, mantenendo il diritto al pagamento della fornitura.
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Vizi dell’immobile: quando i difetti estetici costano la causa
L'Acquirente di un appartamento ha citato in giudizio la Società Venditrice chiedendo il risarcimento dei danni per alcuni difetti riscontrati nell'abitazione. I problemi consistevano in serramenti gonfi, piccole crepe sulle pareti, ringhiere arrugginite e un davanzale non lucidato. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Acquirente, confermando che tali difetti costituiscono semplici imperfezioni estetiche e non gravi vizi dell'immobile ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile. Di conseguenza, si applicano le regole ordinarie sulla vendita, che prevedono la denuncia entro otto giorni e la prescrizione dell'azione entro un anno dalla consegna. Avendo l'Acquirente denunciato i vizi dopo un anno e mezzo dall'acquisto, il suo diritto al risarcimento è ormai scaduto.
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Garanzia auto usata: risarcimento dovuto ma spese legali ridotte
Un acquirente acquista un'auto usata che manifesta un guasto alla pompa del carburante durante il periodo di copertura. L'acquirente provvede alla riparazione spendendo 495 euro e chiede il rimborso al venditore. Il venditore rifiuta, sostenendo che l'usura escluda la garanzia auto usata. La Cassazione rigetta la tesi del venditore: la garanzia copre anche i beni usati per i difetti non derivanti dal normale uso e non conoscibili al momento dell'acquisto, gravando sul venditore l'onere di provare il contrario. Tuttavia, la Suprema Corte accoglie il ricorso limitatamente alle spese legali del secondo grado, riducendole da 2.500 euro a 630 euro, poiché sproporzionate rispetto al valore esiguo della causa.
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Inadempimento contrattuale: tra vizi e usura vince il venditore
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di una società acquirente estera, confermando la condanna al pagamento di oltre 240.000 euro per la fornitura di macchinari industriali. L'acquirente lamentava un inadempimento contrattuale dovuto a presunti vizi dei macchinari e chiedeva di compensare il debito con provvigioni derivanti da un asserito rapporto di agenzia. I giudici hanno chiarito che, dopo anni di utilizzo intenso, non è possibile imputare i difetti al venditore anziché all'usura ordinaria. Inoltre, la qualificazione del rapporto come compravendita esclude logicamente il diritto a provvigioni. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i motivi di ricorso poiché introducevano questioni di fatto del tutto nuove, mai sollevate nei precedenti gradi di giudizio. Vince la società venditrice, con condanna dell'acquirente alle spese.
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Carburante annacquato: il guasto non basta per il risarcimento
Un automobilista ha chiesto il risarcimento dei danni subiti dalla propria vettura, sostenendo che il guasto fosse stato causato da carburante annacquato acquistato presso una stazione di servizio. Sia il Tribunale che la Corte d'Appello hanno rigettato la domanda per mancanza di prove sul nesso di causalità. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, stabilendo che, sebbene spetti al venditore dimostrare il corretto adempimento, l'acquirente deve comunque provare che il guasto sia stato causato specificamente da quel rifornimento e non da un lento accumulo di acqua nel filtro dovuto a precedenti pieni. Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese.
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Abuso edilizio non sanabile: venditori condannati a risarcire
L'Acquirente di un immobile scopre, solo al momento della rivendita, la presenza di un piccolo bagno del tutto abusivo e non sanabile, taciuto dai venditori. Nonostante l'impegno di uno dei venditori a regolarizzare la situazione, l'impossibilità di sanare l'opera costringe l'Acquirente a rivendere l'immobile a un prezzo inferiore. La Corte d'Appello condanna i Venditori al risarcimento del danno. La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso dei Venditori, confermando che la presenza di un abuso edilizio non sanabile costituisce un vizio dell'immobile che ne diminuisce il valore economico. Il danno viene liquidato nella differenza tra il prezzo di acquisto originario e quello della successiva rivendita, ribadendo che la valutazione del nesso causale spetta esclusivamente al giudice di merito.
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Garanzia per vizi nella compravendita: la lettera ferma la scadenza
Due acquirenti acquistano un appartamento riscontrando gravi difetti costruttivi, tra cui infiltrazioni e piastrelle difettose. Gli acquirenti inviano una lettera di contestazione all'impresa costruttrice entro i termini, per poi avviare la causa. L'impresa eccepisce la prescrizione, sostenendo che una semplice lettera non possa interrompere il termine annuale per avviare l'azione giudiziaria. La Corte di Cassazione respinge il ricorso dell'impresa. I giudici confermano che la garanzia per vizi nella compravendita può essere salvaguardata anche tramite una contestazione scritta inviata fuori dal tribunale (atto stragiudiziale). Di conseguenza, l'impresa viene condannata a pagare le spese per le riparazioni e a restituire parte del prezzo pagato per la perdita di valore dell'immobile.
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