Gli Acquirenti di un appartamento hanno chiesto una riduzione del prezzo a causa di un vincolo a parcheggio gravante sull'androne condominiale, ritenuto un difetto non comunicato dal Venditore. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso degli Acquirenti, confermando che la garanzia per vizi della cosa venduta non è dovuta se i difetti sono facilmente riconoscibili. Nel caso specifico, i documenti contrattuali e le planimetrie allegate alla concessione in sanatoria, visionati mesi prima dell'acquisto, indicavano chiaramente la destinazione a parcheggio dell'area. Di conseguenza, applicando il principio di autoresponsabilità, gli Acquirenti avrebbero potuto accorgersi del vincolo usando l'ordinaria diligenza. La Corte ha quindi confermato la perdita della causa per gli Acquirenti e la validità della decisione d'appello.
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