Un Acquirente e una Venditrice firmano un contratto preliminare per la compravendita di un immobile. Entrambi, però, violano gli accordi: l'Acquirente non consegna le perizie nei tempi stabiliti, mentre la Venditrice non avvia le cause di usucapione necessarie a garantire la proprietà del bene. Entrambe le parti dichiarano di voler recedere dal contratto, pretendendo l'una il doppio e l'altra la ritenzione della caparra confirmatoria. I giudici di merito rilevano inadempimenti reciproci di pari gravità, dichiarando risolto il contratto per mutuo dissenso e ordinando la restituzione della caparra. La Corte di Cassazione conferma questa decisione, rigettando i ricorsi di entrambi. Quando vi sono inadempienze reciproche ed equivalenti, il contratto si scioglie e la caparra confirmatoria va restituita, senza che nessuna parte possa trattenerla o pretenderne il doppio.
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