La Corte di Cassazione ha esaminato un caso di azione revocatoria fallimentare contro una società di gestione aeroportuale. Una compagnia aerea, poi fallita, aveva pagato i diritti aeroportuali con sistematico ritardo. Il gestore aeroportuale si è difeso sostenendo che i ritardi fossero una prassi consolidata e che, in qualità di monopolista, non poteva rifiutare i servizi. La Corte ha respinto queste tesi, stabilendo che i ritardi costanti e i solleciti di pagamento non costituiscono 'termini d'uso' validi. Inoltre, ha affermato che anche un monopolista è soggetto all'azione revocatoria per tutelare la parità di trattamento tra tutti i creditori. Di conseguenza, la società aeroportuale è stata condannata a restituire le somme incassate.
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