Un acquirente ha rifiutato di stipulare il contratto definitivo di compravendita lamentando la mancanza del Certificato di abitabilità. Il venditore aveva presentato regolarmente la domanda al Comune e, prima della data fissata per il rogito, erano già decorsi i 60 giorni necessari per la formazione del silenzio-assenso. La Corte di Cassazione ha stabilito che il silenzio-assenso equivale al rilascio formale del titolo, rendendo l'immobile commerciabile. Di conseguenza, il rifiuto dell'acquirente è stato considerato un inadempimento colpevole, legittimando il venditore a recedere dal contratto e a trattenere la caparra confirmatoria ricevuta, poiché l'assenza del documento fisico non giustifica la risoluzione se i requisiti sostanziali sono soddisfatti.
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